F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 15 marzo 2001, decidendo sul reclamo proposto dalla società F.C. Grotte che segnalava la posizione irregolare del calciatore del Licata Aruta Sossio, schierato nella gara Licata/Ribera del 28.1.2001, sul presupposto che lo stesso fosse contemporaneamente vincolato “anche” quale tecnico della società Akragas Calcio (e quindi violando le disposizioni di cui all’art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 N.O.I.F.), infliggeva alla società Licata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di L. 200.000; al dirigente accompagnatore Sig. Costa Angelo la sanzione dell’inibizione fino al 22.4.2001. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’A.C. Licata sostenendo in primis come i motivi del ricorso del Ribera riguardassero esclusivamente la presunta mancanza della prescritta certificazione medica e comunque questa fosse stata spedita alla Commissione Disciplinare; quanto al presunto doppio tesseramento faceva presente come l’Aruta risultasse svincolato dalla società Akragas Calcio, giusto Comunicato Ufficiale n. 19/D della Commissione Tesseramenti, pubblicato il 12.1.2001. Chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare di 1ª istanza. L’appello è fondato e merita accoglimento. Si osserva che: l’Aruta Sossio è stato svincolato dall’Akragas Calcio a seguito di delibera n. 105 della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 19/D del 12.1.2001; in data 22.1.2001 è stato regolarmente sottoposto a visita medica dal dott. Convissuto Salvatore, certificato trasmesso regolarmente in copia alla Commissione Disciplinare; - in data 27.1.2001 è stata regolarmente spedita la richiesta di tesseramento, corredata da certificato medico, dell’Aruta a favore dell’Associazione Calcio Licata; - il presunto tesseramento dell’Aruta quale tecnico per l’Akragas Calcio è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, come da Com. uff. n. 29/D del 20.4.2001. Pertanto l’Aruta Sossio ha partecipato regolarmente all’incontro Licata/Grotte del 18.2.2001. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Licata di Licata (Agrigento), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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