F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 6,7,8 6 – APPELLO DELL’A.S. VIAGRANDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE CALCIO/MISTERBIANCO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001) 7 – APPELLO DELL’U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO/ CAMARO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001) 8 – APPELLO DELL’A.S. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ MISTERBIANCO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 6,7,8 6 - APPELLO DELL’A.S. VIAGRANDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE CALCIO/MISTERBIANCO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001) 7 - APPELLO DELL’U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO/ CAMARO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001) 8 - APPELLO DELL’A.S. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ MISTERBIANCO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001) Con ricorsi inoltrati nel periodo intercorrente dall’ottobre 2000 al febbraio 2001 otto società partecipanti al Campionato di Eccellenza Girone B del Comitato Regionale Sicilia investivano la Commissione Disciplinare per denunciare la posizione irregolare del calciatore Bua Davide, schierato in campo dall’A.C. Misterbianco nelle partite disputate con le ricorrenti. La Commissione Disciplinare, dopo esperiti accertamenti anche a mezzo dell’Ufficio Indagini, riuniva i ricorsi e li rigettava. Avverso tale delibera hanno proposto gravame a questa C.A.F. l’A.S. Viagrande Calcio, l’U.S. Camaro e l’A.S. Taormina: ciascuna delle società appellanti rinnova la richiesta di applicazione a carico dell’A.C. Misterbianco della punizione sportiva della perdita della gara con loro disputata per la ritenuta irregolarità del tesseramento del calciatore Bua Davide che vi aveva preso parte. Resiste con memorie difensive la Società Misterbianco, ribadendo le argomentazioni già svolte davanti ai primi giudici. Sussistendo evidenti motivi di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti. Gli appelli non hanno fondamento. È documentato in atti il tesseramento del calciatore Bua Davide a favore dell’A.C. Misterbianco (comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, tabulato della F.I.G.C. con l’elenco dei calciatori in forza alla società), sicché la sua posizione deve considerarsi regolare. D’altra parte la società di provenienza del Bua (S.S. Viagrande Calcio), unica legittimata a farlo, non risulta avere proposto alcun reclamo al riguardo alla competente Commissione Tesseramenti. La partecipazione del calciatore alle gare contestate deve, pertanto, considerarsi legittima, come esattamente è stato affermato nella decisione appellata. Tanto basta a respingere i reclami, restando preclusa ogni altra eccezione sollevata dalla resistente.Le tasse di reclamo devono essere incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Viagrande Calcio di Zafferana Etnea (Messina), dall’U.S. Camaro di Messina e dall’A.S. Taormina di Taormina (Messina), così decide: - respinge i reclami; ordina incamerarsi le tasse versate.
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