F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 11 11 – APPELLO DELL’U.S. SCALAMBRA SERRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PITOCCO MIRCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 11 11 - APPELLO DELL’U.S. SCALAMBRA SERRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PITOCCO MIRCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001) Il Presidente della Unione Sportiva Scalambra/Serrone ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, accogliendo parzialmente il ricorso avanzato avverso la decisione del Comitato Provinciale di Frosinone (Comunicato Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2001), ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Pitocco Mirco fino al 31.10.2002, anziché al 31.10.2003. Con i motivi, la cui genericità non consente di stabilire, se il ricorrente voglia attribuire al contenuto del supplemento di referto del Direttore di gara, efficacia discriminatoria totale o parziale, in sostanza si chiede una riduzione della sanzione. La sanzione inflitta è giusta e, soprattutto congrua, se si ha riguardo allo spessore della condotta posta in essere dal calciatore. Il Direttore di gara ha confermato il proprio referto nella parte in cui sancisce il fatto grave di essere stato ingiuriato e colpito con un calcio alla caviglia in uno ad uno spintone. L’avere con il supplemento del rapporto attribuito al calciatore una finalità di non nuocere fisicamente nonché una motivazione dello stesso gesto è fatto già giudicato ed apprezzato, forse con eccessiva generosità dalla Commissione Disciplinare per cui un’ulteriore riduzione non può essere accordata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Scalambra Serrone di Frosinone e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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