F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL CALCIATORE VINCENTI MAURO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DAL FERRANDINA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D – Riunione del 22.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL CALCIATORE VINCENTI MAURO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., DAL FERRANDINA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 22.3.2001) Il ricorso proposto da Vincenti Mauro ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti (Comunicato n. 26/D del 22 marzo 2001) va accolto con conseguente concessione dello svincolo. I fatti sono quelli rappresentati dal testo di entrambi i provvedimenti impugnati e dai ricorsi proposti dal Vincenti rispettivamente al Comitato Regionale ed alla C.A.F.. La richiesta di svincolo è stata rigettata dal Comitato (fl. 8) in quanto “la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore”. I documenti, cui fa generico riferimento il Comitato, sono costituiti dai referti redatti dai Direttori di gara in occasione degli incontri disputati dal Ferrandina Calcio rispettivamente con il Campobasso, il Barletta, il Melfi ed il Galatina. Il Vincenti ha sempre sostenuto e sostiene, invece, di non essere stato assolutamente utilizzato, nemmeno in sostituzione, in occasione della gara disputata il 28.11.1999 dal Ferrandina con il Galatina. La circostanza dedotta era ed è di decisiva importanza, in quanto la partecipazione o meno a detta gara implica la sussistenza o meno del presupposto della fondatezza della richiesta di svincolo. Esaminati attentamente gli atti, questo Collegio deve rilevare che effettivamente, in occasione della gara disputata il 28.11.1999 fra il Ferrandina ed il Galatina, il Vincenti, benché indicato nella lista data al Direttore di gara, non fu utilizzato nemmeno in sostituzione di altro calciatore. Esso Vincenti è indicato con il n. 14. Dal referto del Direttore di gara risulta: “al 27° del secondo tempo esce il n. 10 ed entra il n. 15; al 29° del secondo tempo esce il n. 8 ed entra il n. 13”. Non è esatto quindi, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, che il Vincenti abbia partecipato a 4 gare, per cui non avrebbe avuto diritto all’accoglimento della richiesta di svincolo. Questo gli deve essere invece accordato in applicazione delle norme che regolano la materia. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Vincenti Mauro, annulla l’impugnata delibera e dispone lo svincolo d’autorità per inattività in favore del reclamante, a norma dell’art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la tassa versata.
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