F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 4,5,6 4 – APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 A QUEST’ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001) 5 – APPELLO DEI SIGG.RI SAGRINI COSTANTINO E MANCINELLI FLORINDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 4,5,6 4 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 A QUEST’ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001) 5 - APPELLO DEI SIGG.RI SAGRINI COSTANTINO E MANCINELLI FLORINDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001) 6 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SANGIUSTESE CALCIO E DELLA S.S. POTENZA PICENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001) Il Procuratore Federale, in data 22.2.2000, deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino, allenatore della stessa Società, Carestia Franco, dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S., per un’ipotesi di illecito sportivo relativo alla gara Sangiustese/Potenza Picena, disputata il 27.4.1998 nell’ambito di un torneo regionale per Allievi organizzato dal Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Si contestava agli incolpati di aver preso accordi, prima della gara suddetta, finalizzati ad alterare il regolare svolgimento della stessa, per ottenere un risultato vantaggioso per entrambe le squadre ai fini della qualificazione alla fase successiva del torneo, tenutosi conto della loro posizione in classifica. Per inciso, il procedimento in questione era stato preceduto da altro deferimento, inoltrato dal Procuratore Federale in data 5.2.1999 in seguito al quale la Commissione Disciplinare aveva emesso delibera, pubblicata sul C.U. n. 42 del 22 aprile 1999. In sede di appello contro tale decisione, la C.A.F. aveva dichiarato - con delibera 27.1.2000 pubblicata su C.U. n. 20/C - la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 30 n. 2 C.G.S.. In seguito al nuovo deferimento la Commissione Disciplinare, dopo aver sospeso il procedimento in attesa di conoscere la motivazione della C.A.F. con successiva delibera dell’11.1.2001 infliggeva a Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco la sanzione dell’inibizione per tre anni ciascuno e alle Società Sangiustese Calcio e S.S. Potenza Picena la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000 ciascuna. Proponevano appello gli incolpati e la C.A.F., con decisione assunta nella riunione del 22.3.2001 pubblicata sul C.U. n. 24/C, annullava l’impugnata delibera ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per la rinnovazione del procedimento. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 31 maggio 2001, infliggeva ai Sigg. Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco, ai sensi dell’art. 2 n. 4 C.G.S., la sanzione dell’inibizione per anni tre ciascuno, con detrazione del periodo di inibizione complessivamente già scontato di mesi undici e giorni dieci; dichiarava invece non doversi procedere nei confronti delle Società per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 C.G.S.. Avverso tale decisione hanno interposto appello, con separati atti, la S.S. Potenza Picena ed il Sig. Franco Carestia, i Signori Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo avverso le sanzioni loro rispettivamente inflitte ed il Procuratore Federale, avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena per intervenuta prescrizione. Gli appellanti Sagrini e Mancinelli riaffermavano, in via pregiudiziale, la fondatezza dell’istanza di ricusazione dei Giudici di primo grado e sostenevano che essi avrebbero avuto il dovere di astenersi, essendo evidente la loro prevenzione nei confronti degli incolpati. Sempre in via pregiudiziale, riproponevano l’eccezione di nullità del procedimento per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, sostenevano l’erroneità della decisione impugnata per infondatezza dell’accusa e mancanza di prova in ordine all’illecito contestato. La S.S. Potenza Picena e Carestia Franco eccepivano anch’essi la nullità del procedimento per violazione del divieto di bis in idem e per irregolare instaurazione del contraddittorio con lesione del diritto di difesa dei deferiti; nel merito, sostenevano l’infondatezza dell’accusa, l’inconsistenza degli indizi di colpevolezza contestati e la conseguente ingiustizia della decisione impugnata. Il Procuratore Federale rilevava che la declaratoria di intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti della Società era frutto di errata interpretazione dell’art. 13 nn. 2-3 C.G.S. in quanto, risalendo la data di apertura dell’inchiesta al 14.5.2001, le infrazioni disciplinari in questione si sarebbero prescritte, tenutosi conto del prolungamento dei termini ex art. 13 n. 3 C.G.S., soltanto in data 30.6.2001. La Società Sangiustese Calcio, con memoria di controdeduzioni 11.6.2001, eccepiva l’inammissibilità dell’appello del Procuratore Federale per tardività della sua presentazione in relazione all’abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo disposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 28 marzo 2001. Nel merito contestava la fondatezza dell’appello del Procuratore Federale. I ricorsi devono essere riuniti per connessione oggettiva, concernendo gli stessi fatti di illecito sportivo. L’appello proposto dal Procuratore Federale va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente rispetto al termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale di competenza, introdotto con il C.U. n. 36. Infatti, la delibera della Commissione Disciplinare è stata pubblicata il 31 maggio 2001, per cui il termine scadeva il 3 giugno 2001, con spostamento al giorno successivo, 4 giugno, essendo il 3 festivo. L’appello del Procuratore Federale, redatto il 6 giugno 2001, è quindi tardivo. Gli appelli proposti dalle altre parti sono infondati e debbono essere respinti. Sulle eccezioni pregiudiziali la C.A.F. osserva che nel procedimento di primo grado non si è verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio o, comunque, del diritto di difesa dei deferiti. In ordine alla pretesa violazione del principio “ne bis in idem”, va rilevato che il procedimento introdotto con deferimento del Procuratore Federale del 5.2.1999 è stato dichiarato radicalmente nullo, senza rinvio, dalla C.A.F., con delibera del 22.4.1999. Non vi può quindi essere alcuna relazione, nel senso di reiterazione del giudizio sui medesimi fatti, tra il presente procedimento e quello precedente che, essendo stato posto nel nulla dalla C.A.F., non ha ovviamente condotto ad alcun giudicato sul fatto in contestazione. Del pari, non è ravvisabile un motivo di nullità nella mancata astensione dei Giudici della Commissione Disciplinare, sia perché (come esattamente dagli stessi rilevato) l’istituto della ricusazione non è previsto dal C.G.S., sia perché non appaiono sussistere nel caso di specie motivi di astensione. Il fatto di aver precedentemente condannato i deferiti con delibere dichiarate nulle in ultima istanza per violazioni procedurali, non suffragato da altre circostanze, neppur suggestivamente indicate dagli appellanti, nulla dimostra in merito alla pretesa “prevenzione” dei Giudici nei confronti dei deferiti. Passando al merito, la C.A.F. ritiene di dover condividere la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione Disciplinare con ragionamento immune da vizi logici. Né può dirsi che la delibera impugnata abbia travisato o mal interpretato gli indizi di colpevolezza desumibili in primis dal supplemento di rapporto del direttore di gara, ma anche dagli atti istruttori compiuti dall’Ufficio Indagini. La Commissione Disciplinare ha correttamente attribuito particolare rilievo alle frasi pronunciate dopo il termine della gara dal Mancinelli, recepite distintamente dall’arbitro e dettagliatamente riferite nel supplemento di rapporto. Il significato inequivoco di dette frasi si ricava dal preciso riferimento ad un “patto” concluso tra le parti prima della gara, poi “tradito” sul terreno di giuoco da parte del Potenza Picena. Il momento della conclusione dell’accordo, e quindi della consumazione dell’illecito sportivo, si individua agevolmente nelle ripetute conversazioni telefoniche intercorse tra il Mancinelli ed il Carestia, da quest’ultimo ammesse in sede di indagini. Le giustificazioni del tutto inconsistenti e puerili addotte dal Carestia non sono altro che strumentali allegazioni difensive prive di fondamento. Elementi di riscontro sull’esistenza dell’accordo illecito si ricavano poi - come rilevato dalla Commissione Disciplinare - dalla deposizione resa dall’allenatore del Potenza Picena Mazzieri Rossano, il quale ha riferito di essere stato continuamente apostrofato durante la gara da parte del Mancinelli con frasi contenenti ripetute allusioni a patti non rispettati. È significativo che il Mazzieri, non comprendendo le motivazioni di tali accuse, si sia rivolto al proprio dirigente Carestia, ricevendo rassicurazioni da quest’ultimo, evidentemente consapevole del significato delle frasi proferite dal Mancinelli. La partecipazione all’illecito del Sagrini, allenatore della Sangiustese, è dimostrata non soltanto dalla sostituzione di alcuni calciatori, effettuata prima della segnatura di tre reti da parte del Potenza Picena, ma soprattutto dall’atteggiamento tenuto dall’incolpato nel corso della gara nei confronti dell’allenatore avversario Mazzieri Rossano, atteggiamento caratterizzato da frasi dal significato inequivoco, non essendo credibile che gli interventi verso il collega della squadra avversaria fossero motivati soltanto dalla durezza degli scontri di giuoco che si svolgevano in campo. A tale riguardo, il rapporto dell’arbitro non fa cenno ad un eccessivo agonismo dei calciatori ed anzi definisce regolare l’andamento della gara. La responsabilità nella consumazione dell’illecito sportivo appare, in conclusione, provata per tutti i deferiti. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata) e dal Sig. Carestia Franco, dai Sigg.ri Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo e dal Procuratore Federale, dichiara inammissibile l’appello del Procuratore Federale e respinge gli appelli della Società e dei tesserati. Ordina incamerarsi le tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it