F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’U.S. SAN PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS P.P./S. PRISCO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’U.S. SAN PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS P.P./S. PRISCO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 56 del 15 febbraio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo interposto dalla soc. Virtus P.P. (che lamentava la irregolare partecipazione del calciatore Carlo Minaudo alla gara Virtus P.P./S. Prisco, disputata il 21.1.2001 per il Campionato di Eccellenza) avendo accertato che il medesimo era stato per il terzo anno consecutivo trasferito a titolo temporaneo, in violazione dell’art. 101 comma 1 N.O.I.F., dalla società di appartenenza, non essendo quindi legittimato all’impiego da parte della soc. S. Prisco. Conseguentemente, applicava a carico di quest’ultima la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale delibera ricorreva a questa Commissione d’Appello la società punita, la quale sosteneva che per mero errore materiale il modulo di trasferimento del Minaudo era stato compilato a titolo temporaneo, laddove l’intendimento delle parti interessate era che si trattasse di cessione definitiva. Per chiarire tale situazione, era stato proposto ricorso alla Commissione Tesseramenti, che avrebbe dovuto accertare la realtà della variazione di tesseramento. Era quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato acquisito sul campo. L’appello è fondato. Nelle more del procedimento, la Commissione Tesseramenti - con delibera pubblicata nel C.U. n. 31 - Riunione del 17.5.2001 - ha dichiarato che il tesseramento del Minando è avvenuto a titolo definitivo in favore della soc. S. Prisco e che quindi non rientra nella previsione dell’art. 101 comma 1 N.O.I.F.; da ciò consegue la regolare partecipazione del tesserato alla gara in esame. Deve dunque annullarsi la decisione impugnata, con ripristino del risultato di gara acquisito sul campo. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. S. Prisco di San Prisco (Caserta), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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