F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 3 3 – APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com.ti Uff.li nn. 63 del 21.3.2001 e 82 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 30/06/2001 n. 3 3 - APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.ti Uff.li nn. 63 del 21.3.2001 e 82 del 17.5.2001) La S.S. CASC Italcalcio proponeva rituale reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo che venisse inflitta alla società Rayo Gallicano la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di 3ª Categoria disputata l’11 febbraio 2001 per avervi fatto partecipare con il n. 4 nella distinta il calciatore Giordano Paolo (che era squalificato) sotto le mentite spoglie di Gordiani Francesco, utilizzando un documento di identità alterato nella fotografia. Trasmessi gli atti all’Ufficio Indagini il Giordano veniva interrogato e ammetteva senza remore l’addebito, dichiarandosi pentito e sostenendo di avere contraffatto il documento per completare il numero dei calciatori da schierare nell’incontro. Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 82 del 17 maggio 2001 la Commissione Disciplinare squalificava il Giordano per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi della F.I.G.C.. Il calciatore punito ha proposto appello invocando la riduzione della squalifica. Ritiene la Commissione che il gravame diretto a contenere in termini di equità la misura della sanzione possa trovare accoglimento. Valutati tutti gli elementi del caso, segnatamente il comportamento osservato dal calciatore davanti all’inquirente, il suo pentimento e la motivazione del pur grave gesto compiuto, tenuto altresì conto della misura delle squalifiche inflitte, in casi di passaporti irregolari, a calciatori professionisti, punizione adeguata si ritiene quella della squalifica a tutto il 30 giugno 2002. Si dispone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Giordano Paolo, revoca la proposta di preclusione e riduce al 30.6.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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