F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. AVELLINO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 30/D – Riunione del 9.5.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 14/09/2000 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. AVELLINO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 9.5.2000) Il 14.11.1999, a seguito di Ordinanza del Prefetto di Napoli che vietava lo svolgimento allo stadio Giraud di Torre Annunziata della gara Savoia/Napoli, la Lega Nazionale Professionisti requisiva lo stadio Partenio di Avellino per la disputa della gara. L’U.S. Avellino adiva, quindi, la Commissione Vertenze Economiche per conseguire il pagamento del 10% dell’incasso netto della gara, a norma dell’art. 69 delle N.O.I.F..La Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo con la decisione impugnata. Ricorre ora a questa Commissione d’Appello Federale l’A.C. Savoia 1908. L’impugnazione in esame è inammissibile. L’art. 41 n. 6 C.G.S. prevede che contro le decisioni della Commissione Vertenze Economiche “è ammesso il ricorso alla C.A.F.” e che “...Valgono, in quanto applicabili le norme di cui all’art. 27...”. Nel caso in esame non sono stati osservati i termini perentori indicati nell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data in cui ha ricevuto copia degli atti ufficiali concernenti la decisione che si impugna. Tali motivi non risultano tuttora inviati, sebbene l’A.C. Savoia 1908 risulta aver ricevuto la richiesta copia degli atti ufficiali in data 13.7.2000. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi, l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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