F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 5 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 3/C – Riunione del 22.7.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 5 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 3/C - Riunione del 22.7.2000) Avverso la delibera di questa C.A.F. (C.U. n. 3/C del 22 luglio 1999) che gli irrogava tre anni di squalifica per violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S., l’allenatore Giancarlo Sibilia ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S., segnalando tre errori di fatto: - avere affermato che il Sibilia, tesserato quale allenatore per l’A.S. Terracina, rivestisse qualifica dirigenziale di fatto in seno al Baracca Calcio; - avere attribuito al Sibilia la partecipazione ad un illecito compiuto il 20.5.1999, per una condotta tenuta in epoca successiva; - avere erroneamente affermato che il comportamento del Sibilia costituisse illecito sportivo. Il ricorso è inammissibile, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 C.G.S.. Errore di fatto è quello che è determinato da una difettosa percezione o da una falsa rappresentazione della realtà fattuale; non può invece consistere in una valutazione ritenuta erronea di tale realtà. In relazione al primo argomento, è agevole innanzitutto rilevare che il Sibilia proclama la propria estraneità all’ambito dirigenziale del Baracca Calcio senza addurre alcuna prova contraria, limitandosi a produrre un articolo di giornale privo di significato determinante al riguardo. Questa C.A.F. ha quindi offerto una valutazione che non è certamente derivata da errore di fatto, nel senso sopra inteso. Il secondo argomento è manifestamente infondato: l’illecito in esame non si concretizzò in una sola azione, ma venne efficacemente reiterato con una serie di comportamenti (in particolare, telefonate) che, sia pure in un momento successivo a quello iniziale, vide il coinvolgimento attivo ed efficiente del Sibilia; non si vede dove sia l’errore di fatto lamentato. Il terzo argomento ripropone semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, che esula del tutto dal paradigma normativo richiamato dal ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dall’allenatore Sibilia Giancarlo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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