F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 9,10 9 – APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEPHALEDIUM/ AKRAGAS DEL 24.10.1999 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000) 10 – APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS/ VILLABATE DEL 12.9.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 21/09/2000 n. 9,10 9 - APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEPHALEDIUM/ AKRAGAS DEL 24.10.1999 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2001 INFLITTA AL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000) 10 - APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS/ VILLABATE DEL 12.9.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TUMMARELLO GIOVANBATTISTA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12 del 30.8.2000) Con separati appelli - oggi riuniti per connessione - l’Akragas Calcio ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 12 del 30 agosto 2000) che, decidendo su reclami di controparte, preso atto della decisione con cui la Commissione Tesseramenti aveva annullato il tesseramento del calciatore Giovanbattista Tummarello in favore dell’Akragas, applicava ai danni di quest’ultima società la punizione sportiva della perdita delle gare Cephaledium/Akragas del 24.10.1999 e Akragas/Villabate del 12.9.1999 per la irregolare partecipazione del calciatore medesimo, cui infliggeva la squalifica fino al 31.5.2001. Sostiene l’appellante che la decisione della Commissione Tesseramenti non le era stata mai integralmente comunicata; e che, quindi, pendendo ancora il termine di impugnazione, non poteva essere posta a base delle delibere punitive da parte della Commissione Disciplinare. Conseguentemente, ne chiedeva l’annullamento. Gli appelli sono infondati. Dagli atti in possesso di questa C.A.F. si ricava che la delibera della Commissione Tesseramenti venne comunicata, mediante lettera raccomandata, alla società Akragas Calcio sin dal 27.7.2000, ma che il plico, non ritirato dal destinatario, venne restituito per compiuta giacenza il 31.8.2000; da ciò deriva che solo l’incuria della società appellante ha determinato la mancata presa di conoscenza del contenuto di tale delibera e l’omessa sua impugnazione. Da qui la correttezza delle decisioni della Commissione Disciplinare, basatesi su statuizione ormai definitiva della Commissione Tesseramenti, relativamente al tesseramento del Tummarello. Pacifici sono tutti gli altri presupposti fattuali delle decisioni impugnate. Gli appelli debbono dunque essere respinti, con incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’Akragas Calcio di Agrigento, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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