F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 6 6 – APPELLO DEL CALCIATORE GRILLI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 6 6 - APPELLO DEL CALCIATORE GRILLI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000) Il calciatore Grilli Luca, tesserato per il Mantova Calcio 1994, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 25/C del 27 settembre 2000, che, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica fino al 20.10.2000 perché, al rientro negli spogliatoi alla fine della gara Ancona/Arezzo del 4.6.2000, alla quale aveva preso parte in quanto all’epoca tesserato dell’A.C. Arezzo, “si avvicinava minaccioso verso un gruppo di calciatori dell’Ancona..., veniva trattenuto dai suoi compagni, ma sferrava un calcio alla porta del proprio spogliatoio rompendolo e scardinandolo...”. Il Grilli contesta la ricostruzione dei fatti come risulta dall’impugnata delibera e chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della squalifica. Osserva questa Commissione che l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare non merita di essere riformata, in quanto correttamente motivata sulla base della chiara e precisa ricostruzione dei fatti risultanti dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, mentre le deduzioni difensive appaiono illogiche e, comunque, prive di qualsiasi riscontro probatorio. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Grilli Luca ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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