F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 2 2 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE PER ARCHIVIAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE, DEGLI ATTI IN ORDINE ALL’EVENTUALE TESSERAMENTO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSANISI MASSIMO (Provvedimento del Procuratore Federale dell’1.8.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 2 2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE PER ARCHIVIAZIONE, DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE, DEGLI ATTI IN ORDINE ALL’EVENTUALE TESSERAMENTO DEL PROPRIO CALCIATORE PASSANISI MASSIMO (Provvedimento del Procuratore Federale dell’1.8.2000) La società A.S. Augusta ha impugnato innanzi a questa Commissione d’Appello Federale il provvedimento di archiviazione degli atti disposto dalla Procura Federale, in data 1.8.2000, relativa alla denuncia da essa società inoltrata in ordine ad un presunto illecito della società S.S. Lazio Calcio a Cinque, la quale avrebbe organizzato una manovra illecita tendente a tesserare in proprio favore il calciatore Passanisi Massimo - vincolato per l’A.S. Augusta - eludendo i regolamenti federali in materia di trasferimento di calciatori dilettanti. La reclamante, premesso che l’illecito aveva come presupposto la stipula di contratto tra detto calciatore ed una società aderente a Federazione Estera, la quale fatta richiesta del transfert internazionale lo avrebbe poi immediatamente svincolato, ha rilevato che tale fatto si era puntualmente verificato ed il calciatore aveva ottenuto lo svincolo. Ha chiesto, pertanto, la revocazione, ex art. 28 comma 1, lettera d), C.G.S., e la conseguenziale dichiarazione di illegittimità del suddetto svincolo. L’impugnazione è inammissibile. L’art. 28 C.G.S. dispone che possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Commissione d’Appello Federale le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva divenute inappellabili o irrevocabili. È, pertanto, necessario che il provvedimento impugnato presupponga la sussistenza di uno di tali requisiti, che, nel caso in esame, non si riscontra nel disposto atto di archiviazione. Gli artt. 26 e 27 C.G.S. dichiarano, infatti, appellabili quelli emessi in sede giurisdizionale dai giudici sportivi e cioè Giudici Sportivi di 1° o 2° grado e Commissioni Disciplinari. Tale interpretazione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 22 n. 4, lett. b), del Codice stesso attribuisce al Procuratore Federale la facoltà di emettere il provvedimento di archiviazione ove reputi la denuncia infondata o che gli accertamenti non abbiano comportato prove a sostegno. Il limite negativo all’esercizio di tale facoltà è costituito, pertanto, dal proponimento dell’azione disciplinare, che inizia con l’atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) in mancanza del quale non sussiste un provvedimento giurisdizionale. Non è, quindi, ammessa alcuna impugnazione contro il provvedimento di archiviazione. La tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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