F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. PROCALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CRISTIN LUCA ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D – Riunione del 4.11.1999)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 12/10/2000 n. 4
4 - APPELLO DELL’A.S. PROCALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CRISTIN LUCA ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999)
Con ricorso proposto in data 9.9.1999, i Sigg.ri Cristin Elvio e Ferrando Chiara adivano la Commissione Tesseramenti per ottenere l’annullamento del tesseramento del proprio figlio minorenne Cristin Luca, nato a Roma il 19.5.1982, in favore della A.S. Procalcio Italia. Deducevano i ricorrenti che la madre Ferrando Chiara non avrebbe mai sottoscritto il modulo di tesseramento. La madre del calciatore disconosceva la firma apposta in calce al modulo. L’ A.S. Procalcio Italia non controdeduceva. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/D - Riunione del 4.11.1999, accoglieva il ricorso, rilevando che dall’esame della firma apposta sul modulo di tesseramento, la stessa si presentava assolutamente difforme, sia nel tratto che nella conformazione delle lettere, dalla scrittura comparativa fornita dalla stessa interessata. La Commissione Tesseramenti, pertanto, in applicazione della normativa federale che prevede il consenso di entrambi i genitori per il tesseramento dei calciatori minorenni, dichiarava la nullità del tesseramento e deferiva il calciatore, l’A.S. Procalcio Italia e il Presidente di detta società alla Commissione Disciplinare. Propone appello l’A.S. Procalcio Italia. L’appello va respinto. Non occorre, invero, ricorrere ad una perizia calligrafica, come propone con l’unico motivo di appello la reclamante, in quanto la falsità della firma della Sig.ra Ferrando è rilevabile immediatamente, negli stessi elementi di difformità rilevati dalla Commissione Tesseramenti, essendo di immediata percepibilità senza ingenerare alcuna incertezza. Non si ritiene necessaria, in quanto del tutto superflua, nella fattispecie, la perizia di un esperto calligrafico invocata dalla società reclamante. La decisione della Commissione Tesseramenti, pertanto, va confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Procalcio Italia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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