F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 4 4 – APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE PRIOLO LINO, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 23.9.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 16/11/2000 n. 4 4 - APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE PRIOLO LINO, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 23.9.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 5/D - Riunione del 23 settembre 1999, la Commissione Tesseramenti accoglieva la richiesta di svincolo, ex art. 109 N.O.I.F., avanzata dal calciatore Priolo Lino, tesserato per l’U.S. Bojano. Osservava la Commissione che detta società aveva convocato il Priolo soltanto per la disputa di gare del Campionato “Juniores”, che non poteva considerarsi attività ufficiale; pertanto l’ipotesi della inattività prospettata dal calciatore si era realizzata, determinando lo svincolo. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l’U.S. Bojano, contestandone il fondamento alla stregua del disposto dell’art. 48 N.O.I.F., il quale definisce “attività ufficiale” quella organizzata dalle Leghe, dai Comitati e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; con la conseguenza che le convocazioni del Priolo erano state rituali e, essendo state seguite da contestazioni di assenza non opposte dall’interessato, idonee ad evitare la dedotta inattività. L’appello è fondato. L’art. 48 N.O.I.F. - correttamente citato dalla società appellante - non consente di restringere alla sola attività della cosiddetta “prima squadra” il riconoscimento di “attività ufficiale”, tale essendo definita dalla norma medesima anche quella organizzata per le categorie giovanili. E poiché non è in discussione l’esistenza e il numero delle convocazioni, né il calciatore provvide ad osservarle, mentre la società procedette alle doverose contestazioni senza incontrarne l’opposizione, illegittimo si rivela i disposto svincolo per inattività. La delibera impugnata va dunque annullata, con restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Bojano di Bojano (Campobasso), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il vincolo del calciatore Priolo Lino in favore della società appellante a far data dal 4.7.1998. Ordina la restituzione della tassa.
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