FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIETE/MUSSOMELI DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIETE/MUSSOMELI DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002) L’U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 settembre 2002, con la quale, per posizione irregolare del calciatore Riccobene Vincenzo, veniva inflitta alla U.S. Ariete la punizione sportiva della perdita della gara Ariete/Mussomeli del 15.9.2002, nonché al dirigente Brancato Filadelfo l’inibizione fino al 31.10.2002 ed al calciatore Riccobene una ulteriore giornata di squalifica. La reclamante sostiene la mancanza di legittimazione attiva del presidente del Mussomeli, Sig. Piazza Giovanni, perché inibito al momento della presentazione del reclamo; l’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Mussomeli in quanto inviato alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo; l’inammissibilità dell’attuale reclamo della U.S. Ariete in quanto il preannuncio di reclamo effettuato mediante telegramma sarebbe stato allegato al reclamo stesso in copia differente dall’originale. Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento, considerato che il reclamo dell’A. S. Mussomeli a firma del presidente Piazza Giovanni, correttamente inviato alla competente Commissione Disciplinare, risulta spedito il 18.9.2002, vale a dire lo stesso giorno della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia dell’inibizione inflitta al Piazza fino al 6.10.2002. Com’è noto, infatti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate “a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”. Parimenti priva di fondamento appare l’eccezione basata sulla presunta difformità fra la copia del telegramma di preannuncio allegata al reclamo dell’A.S. Mussomeli e l’originale del telegramma stesso, in quanto del tutto ininfluente appare la firma del Piazza apposta sulla copia da allegare al ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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