FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.C.S. RAFFADALESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. FAVIGNANA DEL 18.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 21/10/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.C.S. RAFFADALESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. FAVIGNANA DEL 18.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 26 settembre 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Ass. M.A.S.T. di Favignana relativo alla posizione irregolare del calciatore Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975, schierato dalla società Raffadalese nella gara Raffadalese/M.A.S.T. Del 18.9.2002 (Campionato di 1ª Categoria Girone H) nonostante fosse stato squalificato, per una giornata di gara, giusta sanzione disciplinare inflittagli, in relazione alla gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 di cui al Com. Uff. n. 50 del 15 maggio 2002 relativo alla stagione sportiva 2001/2002. Infliggeva pertanto alla Società Raffadalese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di euro 103,00; al dirigente accompagnatore della società Raffadalese Sig. Virone Gerlando, la sanzione della inibizione fino al 13.10.2002; al calciatore Randisi Giuseppe, nato il 13.4.1975 una ulteriore giornata di squalifica. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.C.S. Raffadalese Calcio sostenendo come la Commissione Disciplinare fosse incorsa in un errore di omonimia, in quanto il Randisi Giuseppe, squalificato con il provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15 maggo 2002, fosse nato il 25.11.1984 ed avesse il numero di matricola F.I.G.C. 364994, e non invece il Randisi Giuseppe nato invece il 13.4.1975. L’appello è fondato e va accolto. Dagli atti risulta chiaramente che il calciatore schierato dalla società Raffadalese nella gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 fosse il solo Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984: pertanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo con provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15.5.2002 non poteva che riferirsi al Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984. Nella gara Raffadalese/M.A.S.T. Favignana, disputatasi il 14.9.2002 (oggetto del presente ricorso) la società Raffadalese ebbe a schierare il solo Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975 e quindi in posizione regolare, non risultando questi colpito da alcun provvedimento disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C.S. Raffadalese di Raffadali (Agrigento) annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it