FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 04/11/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAXOS CALCIO/SORTINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 04/11/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAXOS CALCIO/SORTINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 19 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Sortino Calcio in merito alla posizione del calciatore della A.S. Naxos Calcio, Ferrara Carmelo, squalificato in esito a gara di “Coppa Sicilia”, respingeva il reclamo rilevando che il Ferrara non aveva preso parte alla gara di “Coppa Italia” disputata dalla soc. Naxos il 01.09.2002 e che lo stesso aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica che gli era stata inflitta. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Sortino obiettando che il Ferrara avrebbe dovuto scontare la squalifica nella manifestazione nel cui ambito gli era stata inflitta, la “Coppa Sicilia”, ma che, nell’impossibilità di farlo dal momento che la A.S. Naxos partecipava alla “Coppa Italia”, avrebbe dovuto scontare detta squalifica “nel campionato principale”. Come invece non era avvenuto, avendo partecipato alla gara Naxos/Sortino del 21.09.2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Naxos la sanzione della perdita della gara di punteggio di 0-2. Alla seduta del 4 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.S. Sortino, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Ferrara è stato squalificato in esito a partita di “Coppa Sicilia”, stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la giornata di squalifica non giocando la prima gara di “Coppa Italia”, stagione 2002/2003. E ciò come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell’art. 17 C.G.S.. La società appellante ha eccepito l’inefficienza di tale mancata partecipazione del Ferrara alla gara di “Coppa Italia” dal momento che, non prendendo parte la A.S. Naxos alla “Coppa Sicilia” in relazione alla quale il calciatore aveva riportato la squalifica, questa (nell’impossibilità di essere scontata nella medesima “Coppa Sicilia”) avrebbe dovuto essere scontata nel “campionato principale”. Tesi come questa non può essere condivisa. Nel caso delle Coppe, Italia e Regioni, è fuor di discussione che ci si trova in presenza di competizioni fra di loro assimilabili che, rispondendo alle medesime finalità, hanno identica natura. Lo si desume da quanto previsto dall’art. 14, punto 10, C.G.S. che individua una sorta di separatezza tra Coppa Italia e Coppe Regioni, da un lato, e i normali campionati di serie, dall’altro, ma non tra Coppa Italia e Coppe Regioni. Le considerazioni appena svolte, ribadite in più di una circostanza da pronunzie della Corte Federale (v. per tutte C.U. n. 2/cf del 17.07.1998), trovano conferma nell’indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, che ha affermato varie volte come il residuo di squalifica maturata nell’ambito di una Coppa vada scontato in gare di campionato nel solo (ed ovvio) caso in cui la squadra di appartenenza del calciatore non partecipi (non alla medesima Coppa, bensì) a Coppa alcuna. Considerato, dunque, che il Ferrara, squalificato in esito a gara di “Coppa Sicilia”, ha efficacemente scontato la sanzione non partecipando a gara di “Coppa Italia”, l’appello proposto va respinto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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