FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 04/11/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 04/11/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002) Il Giudice Sportivo del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale sanzionava con la squalifica per tre gare effettive il calciatore della Seppelficke Bellunoponte Togni Romulo Eugenio per avere questi, durante la partita Seppelfricke Bellunoponte/Montecchio Maggiore del 20.10.2002, a gioco fermo ed in relazione, colpito con una gomitata al volto un avversario (Com. Uff. n. 39 del 23 ottobre 2002). La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, presa visione della registrazione televisiva prodotta che comprovava l’effettiva commissione del fatto contestato, rigettava il reclamo proposto dalla Società Seppelfricke Bellunoponte. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Seppelfricke Bellunoponte sostenendo: 1) Violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare dell’art. 30 Statuto e 30 C.G.S. per mancata audizione dell’assistente dell’arbitro e dell’arbitro, ovvero in alternativa il supplemento di rapporto, tendenti a comprovare come il fallo fosse stato commesso dal calciatore Togni Romulo Eugenio durante le concitate fasi di gioco e non a gioco fermo: ciò avrebbe potuto condurre ad una diversa qualificazione giuridica della reazione del Togni e quindi ad una diversa sanzione. 2) Mancata motivazione, da parte della Commissione Disciplinare, della sanzione disciplinare inflitta in relazione all’invocata considerazione della giovane età e mancanza di precedenti ai fini di una graduazione e congruità della pena.Chiedeva pertanto una riduzione della riduzione inflitta. L’appello è fondato e va accolto. Il primo motivo è infondato, essendo agli atti il supplemento di rapporto del guardalinee di cui emerse inconfutabilmente che il fallo fu commesso dal Togni Romulo Eugenio “a gioco fermo”. Relativamente alla seconda censura considerato l’eccepito profilo della giovane età del calciatore, l’assenza di precedenti specifici, la mancanza di conseguenze fisiche all’avversario, l’accettazione piena e consapevole della decisione arbitrale dell’espulsione si ritiene congrua la sanzione di due giornate di squalifica, con ciò riducendo l’originaria sanzione. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Seppelfricke Bellunoponte di Belluno riduce la sanzione della squalifica a due giornate ed ordina restituirsi la tassa versata.
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