FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL CALCIATORE BAZZANELLA RICCARDO AVVERSO SANZIONI A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGARA GRIGNO/NORDAUTOVIRTUS DEL 25.7.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL CALCIATORE BAZZANELLA RICCARDO AVVERSO SANZIONI A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGARA GRIGNO/NORDAUTOVIRTUS DEL 25.7.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002) Con atto del 6 agosto 2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige Luca Vesco e Matteo Gonzo, tesserati dalla U.S. Ortigara Grigno e l’U.S. Ortigara Grigno, per rispondere: - i primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, proditoriamente, colpito con una pallonata ed una ginocchiata alla schiena, a fine gara, un avversario procurandogli lesioni che lo obbligavano al ricovero ospedaliero per gg. 5 e successivamente prognosi d’invalidità al lavoro di ulteriori gg. 20; - la società U.S. Ortigara Grigno della violazione dell’art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva ascrivibile ai propri tessserati. All’esito del procedimento, la Commissione Disciplinare riteneva non provata l’identificazione degli autori dell’aggressione avvenuta per opera di calciatori dell’U.S. Ortigara Grigno e infliggeva alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00. Avverso tale delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 3 ottobre 2002, propone reclamo a questa Commissione il calciatore Bazzanella Riccardo, quale parte offesa delle infrazioni asseritamente commesse dai calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo, chiedendo in via preliminare, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., l’annullamento della decisione con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito e in via subordinata la condanna dei calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo a mesi sei di squalifica od alla minore o maggiore pena che si terrà di giustizia, nonché alla rifusione del danno economico per cure mediche e mancata attività lavorativa. L’appello non può trovare accoglimento. Invero il Bazzanella, ai sensi dell’art. 29, comma 1, C.G.S., non risulta legittimato a proporre reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare assunte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. L’appello va, pertanto, dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Bazzanella Riccardo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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