FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’U.S. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI SEGUITO TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BABOLIN ALESSANDRO DALL’U.S. SAN LORENZO ALL’A.C. BOVOLENTA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 9.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’U.S. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI SEGUITO TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BABOLIN ALESSANDRO DALL’U.S. SAN LORENZO ALL’A.C. BOVOLENTA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D del 9.5.2002) Con la decisione avversata, la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo presentato, in data 4 marzo 2002, dal calciatore Babolin Alessandro, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del suo trasferimento a titolo definitivo dalla U.S. San Lorenzo di Albignasego alla A.C. Bovolenta di Bovolenta, assumendo egli di non avere mai sottoscritto la relativa lista (n. 180578 del 3.7.2001). Le firme offerte in comparazione, di epoca non sospetta, consentivano alla suddetta Commissione di affermare, senza margini di dubbio, che la sottoscrizione apposta dal calciatore Babolin, che peraltro aveva successivamente firmato una lista di trasferimento temporaneo all’A.S. Tregarofani, era in effetti palesemente apocrifa. Si imponeva quindi la declaratoria di nullità della citata lista, e conseguentemente del trasferimento a titolo definitivo dal San Lorenzo al Bovolenta; nullità che, ovviamente, spiegava effetti anche nei confronti del successivo trasferimento a titolo temporaneo dal Bovolenta al Tregarofani. La formazione e l’utilizzo di lista di trasferimento priva della sottoscrizione del calciatore (anzi con firma palesemente apposta da mano aliena), ed il mancato rispetto della richiesta contestualità nella redazione dell’atto, cui avevano concorso le società S. Lorenzo e Bovolenta, nonché - anche in proprio, quali sottoscrittori - i rispettivi Presidenti, integrando di certo una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., imponevano, altresì, il deferimento, da parte della Commissione Tesseramenti, dei presunti responsabili (società e Presidenti anche in proprio) alla competente Commissione Disciplinare. Orbene, con l’attuale reclamo la U.S. San Lorenzo, in persona del proprio Presidente, insorge avverso la predetta decisione della Commissione Tesseramenti, con l’occasione peraltro disconoscendo l’autenticità anche della stessa firma apposta dal Presidente sulla lista di trasferimento dichiarata nulla. Come può evincersi, però, dalla formula conclusiva, il reclamo in trattazione, che invero non contesta quanto riportato in punto di fatto, si limita in realtà a chiedere che non vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti della Società medesima, non essendo essa in alcun modo responsabile degli atti e dei comportamenti alla medesima ascritti con la delibera in questione. In quanto tale, l’appello si trova ad investire, allo stato, un mero atto di deferimento, che dispiega efficacia solamente processuale. Nell’eventualità dell’adozione, da parte dei competenti Organi di giustizia, di sanzioni disciplinari nei confronti della Società e del suo Presidente, potranno essere esperite dagli interessati, a tempo debito, le azioni di tutela previste, secondo le modalità e nei termini fissati dal Codice di Giustizia. Il reclamo in argomento non può, pertanto, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.S. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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