FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. PANTALLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DERUTA/PANTALLA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. PANTALLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DERUTA/PANTALLA DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002) Con ricorso del 23.10.2002 la A.S. Pantalla ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria dell’8.10.2002 e resa nota con il C.U. del 17 ottobre 2002 n. 13 con la quale era stato accolto il reclamo della A.S. Deruta la quale si lagnava del fatto che alla gara del Campionato di Eccellenza Deruta/Pantalla disputatosi il 21.9.2002 aveva preso parte il calciatore Filiola Fabrizio il quale avrebbe versato in posizione irregolare per non aver scontato - alla predetta data del 21.9.2002 - due giornate di squalifica inflittegli nel Campionato 2001/2002. Si costituiva la A.S. Pantalla davanti all’adìta Commissione Disciplinare e deduceva: 1. In via pregiudiziale, la violazione degli artt. 29 comma 5 e 34 C.G.S. per non essere stato il reclamo della Deruga ritualmente “preannunziato”; 2. Nel merito, l’infondatezza della doglianza in quanto il giocatore Filiola, pur non avendo più l’età (essendo nato nel 1983) per partecipare con la Pantalla al Campionato Juniores 2001/2002, aveva tuttavia “saltato” le partite in juniores del 7.9 e 14.9.2002, alle quali bene avrebbe potuto partecipare quale giocatore “fuori quota”. Sarebbe stata quindi regolare la sua partecipazione alla partita in questione. La decisione impugnata, respinte le eccezioni pregiudiziali formulate dalla Pantalla, ha accolto il ricorso della Deruta nel merito. Ha osservato al riguardo che la deroga della Lega Nazionale Dilettanti - che consente ad un calciatore non più in età di prendere parte al campionato riservato alla categoria Juniores - non è, come peraltro insegna la giurisprudenza della C.A.F., attributiva del relativo “status”, una volta che questo sia stato perduto a causa del superamento dell’età richiesta, con la conseguenza che il Filiola non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato Juniores. Così stando le cose - prosegue a dire la decisione impugnata - appare evidente che il menzionato calciatore doveva scontare completamente la sanzione della squalifica del corrente campionato con la prima squadra (Senior) dell’A.S. Pantalla. Risulta viceversa che egli, in tale squadra, ha saltato una sola partita (quella contro il Cannata) delle due della squalifica, per cui sarebbe fuor di dubbio la sua posizione irregolare nella partita oggetto del presente giudizio. Nel suo attuale ricorso la A.S. Pantalla, ampiamente motivando, ha ribadito le difese svolte in primo grado ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Si è costituita la A.S. Deruta con controdeduzioni in base alle quali chiede la conferma della decisione impugnata. Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali, si osserva che, in effetti, il comma 3 dell’art. 42 C.G.S. regola una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dal comma 1, e cioè la fattispecie avente ad oggetto la “posizione dei tesserati”. Per i ricorsi che attengono a questi ultimi non è prescritto alcun “preavviso, per cui, sotto questo profilo, la decisione impugnata non appare censurabile. Lo stesso dicasi per la presunta violazione del 6° comma del succitato articolo, dal momento che l’altra parte si è costituita in giudizio, dando così prova di essere stata tempestivamente informata, e così consentendo la applicazione del principio generale dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto. Nel merito il ricorso è privo di fondamento. Come esattamente ricorda la decisione impugnata, la giurisprudenza di questa C.A.F. è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”. Tale deroga gli consente puramente e semplicemente di partecipare alle partite di quel campionato, ossia di esservi presente, ma non certamente di invocare la sua assenza da una o più delle predette partite al fine di far ritenere scontati i giorni di squalifica inflittigli quando militava nella categoria juniores, come invece pretende la A.S. ricorrente. La conclusione cui sono pervenuti i primi giudici si desume - al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - proprio dall’esatta interpretazione del comma 3 dell’art. 17 C.G.S., dove è ovviamente implicata la condizione che il calciatore chiamato a scontare la squalifica in una squadra juniores continui ad appartenere a tale categoria. Se più non vi appartiene, egli non potrà che scontare la squalifica in prima squadra, così come giustamente deciso in prime cure. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pantalla di Pantalla di Todi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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