FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SASSUOLO/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SASSUOLO/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002) Con la decisione avversata, la Commiss ione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, decidendo in merito ad alcuni episodi incresciosi avvenuti in occasione della gara Sassuolo/Castelnuovo Garfagnana del 13 ottobre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di casa, cancellava la sanzione dell’ammenda (E 1.750,00) inflitta all’attuale società reclamante dal Giudice Sportivo, confermando però le squalifiche di 7 e 4 giornate inflitte, rispettivamente, ai calciatori Biggi Damiano e Pennucci Christian, entrambi in forza al Castelnuovo Garfagnana. Nel primo caso, la squalifica era stata comminata perché, secondo i referti degli Ufficiali di gara, il Biggi “al termine della gara spintonava un assistente arbitrale, rivolgendogli ripetute volgari espressioni offensive; successivamente, insieme ad altri compagni non tutti identificati, tentava di venire a contatto con i calciatori locali, venendone impedito dall’intervento delle forze dell’ordine, e rivolgeva all’arbitro espressioni offensive, vantandosi del fatto di aver indossato una tuta per non farsi identificare”. Nel secondo caso, la sanzione conseguiva al fatto che il Pennucci, anch’egli al termine della gara, “unitamente ad altri compagni non identificati tentava di avere un contatto fisico con i calciatori locali, spingeva un agente di polizia e lanciava contro gli avversari una confezione di bibite dopo essersene impossessato, avendo in precedenza indossato una tuta per non farsi identificare”. La Commissione Disciplinare, che pure aveva favorevolmente considerato il reclamo contro la sanzione pecuniaria (in quanto, in quel caso, i fatti erano sicuramente ascrivibili alla società ospitante, responsabile per le abusive presenze nel recinto di gioco di persone non autorizzate nonché per i tentativi di aggressione ai danni di calciatori avversari), disattendeva i reclami concernenti la posizione dei calciatori Biggi e Pennucci, alla stregua della certezza (confermata in sede di supplemento ai referti di gara), con cui gli Ufficiali di gara riferivano di aver identificato i responsabili, e ritenendo in definitiva congrue le sanzioni inflitte in prime cure. Le argomentazioni della società ricorrente, supportate da contributo filmato e dichiarazioni confessorie, circa un presunto scambio di tute che avrebbe contribuito a rendere erronea l’identificazione, non risultavano appaganti. Con il reclamo in trattazione la U.S. Castelnuovo Garfagnana, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla decisione contestata, ai sensi dell’art. 33, lett. c) C.G.S. (di qui l’ammissibilità del gravame), torna ad insistere sull’erroneo riconoscimento degli autori dei fatti, ed in particolare sui gravi elementi di dubbio che deriverebbero dall’essersi tenuto conto, come strumento decisivo di identificazione, dei numeri riportati sulle felpe sociali che però, nel caso di specie, sarebbero state oggetto di scambio. In altri termini i fatti dovevano essere, in realtà, addebitati ai calciatori Chiriacò e Tolaini, che all’uopo hanno reso anche dichiarazione confessoria. Il numero delle giornate di squalifica inflitte ai calciatori risulterebbe, in ogni caso, esagerato ed incongruo. Solo sotto quest’ultimo profilo, ed in parte, può essere accolta la domanda della reclamante società, che per il resto non riesce a scalfire l’ordito argomentativo messo in piedi dai giudici di seconde cure. In effetti le argomentazioni della società istante, non corredate da supporti probatori ammissibili o comunque convincenti, circa un’erronea individuazione da parte degli Ufficiali di gara dei calciatori responsabili dei fatti addebitati, si scontrano inesorabilmente, uscendone perdenti, con le attestazioni refertate dai suddetti Ufficiali, aventi fede privilegiata, e precipuamente confermate dai predetti, dove la certezza dell’identificazione dei responsabili, con l’ausilio dei documenti in possesso della terna arbitrale, non subisce alcun tentennamento. Al tempo stesso occorre dare atto che i fatti per come ricostruiti, meritano una riconsiderazione ai fini della comminazione della pena. Occorre, infatti, anzitutto considerare che il tutto è accaduto in un contesto estremamente confuso dove molti, troppi, soggetti di entrambe le parti contendenti avevano perso la necessaria calma e l’autocontrollo. Per quanto, dunque, alla stregua di quanto sopra osservato, non può essere rimessa in discussione la responsabilità degli incolpati, non si può d’altra parte non tenere in debita considerazione il clima caotico ed esasperato in cui i fatti sono avvenuti. Né, in questo ambito, vi sono valide ragioni per distinguere, ai fini della comminazione della sanzione, la posizione dei due calciatori in argomento, non bastando all’uopo, nel quadro e nel clima suddetto, la circostanza di essersi rivolto, da parte di uno dei due (Biggi), in maniera fattivamente offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara per dequalificare la gravità del comportamento dell’altro (Pennucci) che si sarebbe “limitato” a spintonare un agente di polizia (e dunque se non un Ufficiale di gara comunque un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni) ed a lanciare una confezione di bibite contro gli avversari. In definitiva, la considerazione che i due menzionati calciatori siano stati gli unici ad essere stati identificati, con risultanze ufficiali in questa sede non confutabili, nell’ambito di un insieme molto caotico di soggetti che, per stessa ammissione degli Ufficiali di gara,tentavano di venire alle mani con gli esponenti della fazione avversaria, nonché la circostanza che la posizione del Biggi e del Pennucci non pare ragionevolmente diversificabile ai fini della quantificazione della pena, depongono, ad avviso del Collegio, nel senso dell’equità dell’inflizione della squalifica di quattro giornate nei confronti di entrambi i calciatori incolpati, con conseguente riduzione della pena per il solo Biggi Damiano. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nei suddetti limiti la C.A.F. Accoglie il reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), riduce a n. 4 gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Biggi Damiano e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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