FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’11.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 35 dell’11.10.2002) Il Presidente del Comitato per l’Attività Interregionale, esaminato il carteggio rimesso dall’Ufficio Tesseramento e relativo ai movimenti del calciatore La Vaccara Calogero, deferiva quest’ultimo per violazione dell’art. 40.4 N.O.I.F..La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della sottoscrizione da parte del La Vaccara, di una “Richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento” in favore della società N.C.F. Orlandina e di una “Lista di trasferimento” in favore della società A.C. Lentini, irrogava al calciatore la sanzione della squalifica per mesi due (Com. Uff. n. 35 dell’11 ottobre 2002). ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il La Vaccara sostenendo la falsa applicazione, da parte della Commissione Disciplinare della norma di cui all’art. 40.4 N.O.I.F., l’omessa motivazione sulla eccepita assoluta nullità ed improduttività di effetti per mancanza dell’elemento essenziale dello svincolo del calciatore, della prima delle due richieste di tesseramento contestategli; per violazione dell’art. 14 C.G.S. essendo stata applicata una sanzione non commisurata alla natura e alla gravità del fatto commesso. L’appello è infondato e va quindi respinto. L'art. 40.4 N.O.I.F. recita “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società, in caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Dagli atti emerge inconfutabilmente che il La Vaccara ebbe a sottoscrivere una richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento in favore della N.F.C. Orlandina spedita l’1.8.2002, ed a sottoscrivere una Lista di trasferimento dalla A.S. Sancataldese alla A.C. Lentini firmata il 22.7.2002 e spedita il 29.7.2002. A fronte di tale oggettiva situazione, e cioè l’aver sottoscritto nella stessa stagione più richieste di tesseramento, non ha rilevanza l’assunto defensionale che la richiesta di trasferimento in favore della N.F.C. Orlandina fosse stata firmata nell’erroneo convincimento che “sarebbe” di seguito stato svincolato dalla società di appartenenza (la Sancataldese), e solo dopo aver preso atto del mancato svincolo, avrebbe firmato la lista di trasferimento in favore del Lentini. Congrua, rispetto all’addebito, la sanzione irrogata al calciatore della squalifica di mesi due. per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore La Vaccara Calogero e dispone incamerarsi la tassa versata.
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