FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELLA CITTÀ DI MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. KOKALOS/CITTÀ MONREALE DEL 6.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 11/11/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELLA CITTÀ DI MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. KOKALOS/CITTÀ MONREALE DEL 6.10.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002) Il giorno 6.10.2002 si è svolta in Agrigento la gara del Campionato Allievi Regionali fra le squadre Kokalos e Città di Monreale, conclusasi col risultato di 6-1 a favore della prima. Avverso l’omologazione di tale risultato, ha proposto reclamo il Sig. Schillaci Matteo in qualità di presidente della società Città di Monreale, sostenendo l’utilizzo da parte della Kokalos dell’assistente arbitro Gramaglia Alfonso nonché dei calciatori Alongi Mirko, Tedesco Gerlando, Spirio Francesco, Mirotta Alfonso, Principato Giuseppe, Carafassi Angelo, Romano Claudio, Gramaglia Calogero, Parisi Calogero ed Agrò Andrea, tutti in posizione irregolare in quanto non tesserati per la suddetta società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 24 ottobre 2002, ha respinto il reclamo per genericità e mancanza di motivazione dichiarandolo inammissibile. Contro tale delibera è stato proposto ricorso alla C.A.F. della Città di Monreale che ha ribadito la tesi della irregolare posizione del collaboratore dell’arbitro Gramaglia Alfonso e dei calciatori di cui sopra. Questa Commissione ha acquisito dal Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, la nota in data 4.11.2002 con la quale si comunica che il Sig. Gramaglia Alfonso non risulta inserito fra i collaboratori o dirigenti della Kokalos nella scheda di censimento e che i calciatori Alongi Mirko e Mirotta Alfonso non risultano tesserati per la stessa società alla data del 22.10.2002. Tanto basta per ritenere fondato il ricorso della Città di Monreale con conseguente comminazione alla Kokalos della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dalla Città di Monreale di Monreale (Palermo) annullando l’impugnata delibera, ed infliggendo alla A.P. Kokalos la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2.Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it