FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. ADRIESE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D – Riunione del 25.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. ADRIESE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 25.7.2002) La Commissione Tesseramenti, su istanza del calciatore Pensovecchio Antonio e per esso (minorenne) dei genitori Pensovecchio Maurizio e D’Angelo Antonina, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del tesseramento del figlio a motivo della falsità della firma apposta in calce al cartellino del tesseramento in favore della U.S. Adriese.Deduceva la Commissione, in via preliminare, che il reclamo - sebbene non sottoscritto anche dal calciatore interessato - era comunque ammissibile, posto che il genitore che lamentava la mancanza della propria sottoscrizione agiva per un interesse proprio, oltre che del calciatore, per cui la mancata adesione di quest’ultimo non poteva impedire al genitore, parimenti interessato, di azionare il proprio diritto. Nel merito, che il reclamo era fondato, posto che dal semplice raffronto tra le firme apposte in calce alla richiesta di tesseramento in questione e quelle apposte in calce al reclamo, autenticate ufficialmente, emergeva la difformità del tratto grafico e della stessa forma di tutte le lettere che compongono le quattro sottoscrizioni, e la conseguente apocrifia di quelle apposte in calce alla richiesta di tesseramento per la U.S. Adriese. Ricevuta comunicazione integrale della decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.10.2002, la U.S. Adriese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. Il 16.10 successivo, contestando la legittimazione al reclamo dei genitori del calciatore. Tuttavia, la U.S. Adriese ometteva di osservare una prescrizione essenziale dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, cui l’art. 44, comma 6, del medesimo Codice rinvia per la disciplina dei ricorsi alla C.A.F. contro le decisioni della Commissione Tesseramenti. A norma del comma 5 del predetto art. 29, infatti, il reclamante non può limitarsi a trasmettere il gravame all’Organo competente nel termine (di 7 giorni) del successivo art. 34, poiché altresì “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” (v., analogamente, il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. a). Nel caso de quo, invece, né nel prescritto termine di 7 giorni né successivamente si ha prova o notizia di simile comunicazione del reclamo ai controinteressati, di cui pure è indubitabile la presenza (i genitori del calciatore Pensovecchio Antonio, ricorrenti dinanzi alla Commissione Tesseramenti). Ne discende pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 9 dell’art. 29 C.G.S. (che appunto sanziona con l’inammissibilità la “inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8), e l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Adriese di Adria (Rovigo), ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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