FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.3,4 e sul sito web: www.figc.it – 3/4 – APPELLI DEL SIG. BALDESCHI LIBERO E DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI E 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.3,4 e sul sito web: www.figc.it - 3/4 - APPELLI DEL SIG. BALDESCHI LIBERO E DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI E 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002) Con provvedimento in data 8 luglio 2002, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana il Sig. Baldeschi Libero, quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, nonché la stessa Polisportiva, per rispondere, il primo di violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F.; la seconda per corrispondente responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, in accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, ha inflitto al tesserato Baldeschi Libero la sanzione dell’inibizione per un anno ed alla Polisportiva Ospedalieri Calcio la sanzione dell’ammenda di E1.000,00 (mille). Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Baldeschi sia in proprio che quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, sostenendo la propria buona fede e chiedendo comunque una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. Trattasi, evidentemente, di due distinti reclami che vanno peraltro trattati contestualmente per chiare ragioni di connessione. Quello proposto nell’interesse della Pol. Ospedalieri Calcio, però, deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e quindi privato della legittimazione a rappresentare la società. Per quanto attiene, invece, al reclamo inoltrato dal Baldeschi nel proprio interesse personale e sotto tale profilo ammissibile, esso va respinto in quanto nel giudizio di primo grado è risultato senza alcun dubbio che la violazione contestata si sia effettivamente verificata, come provato dalle dichiarazioni dei giovani calciatori interessati, dello stesso presidente e del segretario della società, Sig. Trotta Michele che ha affermato come fu proprio il Baldeschi a curare personalmente il tesseramento dei calciatori provenienti dalla società Tirrenia. È certo, inoltre, che nessun documento è stato mai prodotto che potesse giustificare la qualifica di “tutore” dei giovani di che trattasi, al fine di ottenere la liberatoria richiesta dalla norme vigenti per il tesseramento di giovani di età inferiore ai sedici anni in località diversa da quella della residenza familiare. Il fatto riveste particolare gravità in quanto è stata violata una norma posta dall’ordinamento a tutela dei calciatori di età inferiore ai sedici anni che intendono svolgere attività calcistica in luoghi lontani da quello di residenza e quindi senza il diretto controllo dei genitori, in condizioni, quindi, che la Federazione ha giustamente ritenuto di sottoporre a particolare tutela. Né può essere concessa al Baldeschi attenuante di sorta sulla base del comportamento processuale dovendosi tener anche conto dei precedenti provvedimenti emessi in situazioni identiche e delle quali il Baldeschi non poteva non essere a conoscenza. Le sanzioni così come inflitte devono pertanto essere considerate congrue e confermate in toto. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Baldeschi Libero e dalla Pol. Ospedalieri Calcio di Pisa, così decide: - dichiara inammissibile quello inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito; - respinge quello inerente la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al Presidente,Sig. Baldeschi Libero; ordina incamerarsi le relative tasse.
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