FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL C.G.F. RICAMBI AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 C.G.F. RICAMBI AUTO/H.G. TORINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 18/11/2002 n.6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL C.G.F. RICAMBI AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 C.G.F. RICAMBI AUTO/H.G. TORINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, decidendo sul reclamo proposto dal C.G.F. Ricambi Auto in merito alla posizione del calciatore della H.G. Torino, Pioli Mauro, nella gara C.G.F. Ricambi Auto/H.G. Torino del 21.9.2002, ne dichiarava l’inammissibilità rilevando che il preannunzio di reclamo ed il reclamo stesso erano stati erroneamente inoltrati al Giudice Sportivo e che, per effetto del combinato disposto di cui ai punti 5 e 9 dell’art. 29 C.G.S., il reclamo non poteva che essere dichiarato, per l’appunto, inammissibile. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il C.G.F. Ricambi Auto obiettando che per costante orientamento di questa Commissione il mancato invio del reclamo al competente organo di Giustizia sportiva andava considerato una semplice irregolarità, tale da non precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale in favore delle società e dei tesserati. Chiedeva l’annullamento, pertanto, della decisione impugnata e la non omologazione del risultato conseguito sul campo. Alla seduta del 18 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del C.G.F. Ricambi Auto, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è seriamente contestabile che il C.G.F. Ricambi Auto non ha inoltrato il reclamo alla Commissione Disciplinare, competente ad esaminarlo a norma dell’art. 42, punto 3, C.G.S.. Bisogna rilevare, tuttavia, che lo ha inviato al “Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta” e, quanto al Giudice Sportivo, solo alla “c. att.” di questi. Se è vero, dunque, che la società non ha investito del reclamo direttamente la Commissione Disciplinare, è anche vero che ne ha investito in prima battuta ed in maniera diretta quel Comitato Regionale cui ha indirizzato il preannunzio di reclamo ed il reclamo stesso e presso cui è insediata la Commissione. Come già rilevato in casi analoghi sulla base dell’insopprimibile esigenza che le preclusioni formali non siano valutate in modo esasperatamente rigoroso, si tratta nel caso del C.G.F. Ricambi Auto di semplice irregolarità che non può impedire l’esame nel merito delle doglianze prospettate dalla società, anche in considerazione dell’agevole possibilità, all’interno del medesimo Comitato Regionale, di rimettere il reclamo all’organo competente. Da quanto appena rilevato discende che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell’appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 deve essere annullata. Non può essere accolta, invece, la richiesta di non omologare il risultato conseguito sul campo, dal momento che a norma dell’art. 33, punto 5, C.G.S. il procedimento va rimesso alla stessa Commissione Disciplinare per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal C.G.F. Ricambi Auto di La Loggia (Torino), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta per l’esame di merito del reclamo stesso. Dispone la restituzione della tassa versata.
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