FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL G.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANOVA/ FERRERA ERBOGNONE DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL G.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANOVA/ FERRERA ERBOGNONE DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002) Il G.S. Villanova proponeva reclamo in ordine alla gara Villanova/Ferrera Erbognone disputata per il Campionato di 3ª Categoria il 29.9.2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 1-2. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Re Paolo tesserato per altra società (S.S. Borgo S. Siro). Il G.S. Villanova chiedeva, pertanto, che venissero presi i relativi provvedimenti. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 17 ottobre 2002, respingeva il ricorso ritenendo che il calciatore fosse tesserato per il C.S. Ferrera Erbognone dal 12.09.2002. Propone appello il G.S. Villanova deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare. L’appello è fondato e va accolto. Invero il calciatore Re Paolo, nato il 5.3.1974, alla data della disputa della gara Villanova/ Ferrera Erbognone del 29.9.2002 risultava tesserato dal 13.9.2001 per la S.S. Borgo S. Siro e solo dal 31.10.2002, per trasferimento, per il C.S. Ferrera Erbognone. Nella gara in questione il calciatore Re Paolo era in posizione irregolare. Pertanto, l’appello deve essere accolto e deve infliggersi al C.S. Ferrera Erbognone la punizione sportiva della perdita della gara indicata, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. Villanova di Villanova D’Ardenghi (Pavia) annulla l’impugnata delibera, infliggendo al C.S. Ferrera Erbognone la sanzione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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