FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – RICORSO PER REVOCAZIONE RATTU PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 25/11/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - RICORSO PER REVOCAZIONE RATTU PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002) In data 6.1.2002 si è disputata la gara del Campionato di 2ª Categoria Benetutti/Nikeyon Suni, sospesa dall’arbitro nel corso del secondo tempo. Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n. 24 del 10 gennaio 2002, fra gli altri provvedimenti relativi alla suddetta gara, ha inflitto la squalifica fino al 30.6.2003 al calciatore del Benetutti Rattu Piero in quanto, “espulso per aver colpito con un forte schiaffo un avversario, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco ed attingeva l’arbitro con una forte manata alla coscia provocandogli forte dolore e, nel contempo, insultava lo stesso arbitro con espressioni scurrili”. A seguito di ricorso della Benetutti che, fra l’altro sosteneva che il Rattu era stato scambiato con altro giocatore, la Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 27 del 31 gennaio 2002, ha ridotto la squalifica a carico di quest’ultimo al 31.12.2002. Successivamente, l’arbitro della gara Sig. Andrea Erre ha inviato un fax al Comitato Regionale Sardegna con il quale comunicava che il giocatore Rattu della Benetutti lo aveva informato che il vero protagonista dell’episodio che gli era costata l’espulsione e la conseguente squalifica, si identificava in Dessena Gianpaolo, precisando che l’errore di persona era stato causato dallo scambio delle maglie fra i due calciatori nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo, senza comunicazione all’arbitro. Il Presidente del Comitato Regionale Sardo chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di svolgere accertamenti sull’episodio, accertamenti che si concludevano con il deferimento del Dessena alla Commissione Disciplinare quale responsabile del comportamento irregolare già attribuito al Rattu. La Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 14 del 24 ottobre 2002, ha ritenuto provata la ricostruzione dei fatti effettuata dall’Ufficio Indagini ed ha inflitto al calciatore Dessena Silvano Mario (così meglio identificato rispetto all’indicazione del Rattu) la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2003. Con ricorso datato 25.10.2002 Rattu Piero ha infine richiesto a questa Commissione d’Appello Federale di revocare la squalifica a lui inflitta dalla Commissione Disciplinare. Ritiene questa Commissione che il ricorso del Rattu debba essere considerato come impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S. e come tale ritenuto ammissibile in quanto basato sul fatto nuovo costituito dalla decisione in data 24.10.2002 della Commissione Disciplinare che ha stabilito la responsabilità del Dessena per lo stesso fatto erroneamente attribuito al Rattu. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Rattu Piero, revoca la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata nel C.U. n. 27 del 31.1.2002 relativa alla parte inerente la sanzione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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