FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL G.S. CLUB ITALIA FRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB ITALIA FRATTESE/REAL GRUMESE “I BORBONI” DEL 20.4.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 64 del 30.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL G.S. CLUB ITALIA FRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB ITALIA FRATTESE/REAL GRUMESE “I BORBONI” DEL 20.4.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 64 del 30.5.2002) Con atto 6 giugno 2002 il G.S. Club Italia Frattese proponeva appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 64 del 30 maggio 2002 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara (disputata il 20.4.2002 contro la Società Real Grumese “I Borboni”) con il punteggio di 0-2 per posizione irregolare del calciatore Falco Michele. Con unico motivo deduceva l’appellante l’assoluta regolarità della posizione del calciatore Falco e chiedeva conseguentemente il ripristino del risultato conseguito sul campo nel corso della gara disputatasi il 20.4.2002. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e deve quindi essere accolto. Dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici è infatti emerso che il calciatore Falco Michele è stato tesserato dalla società appellante il 19 gennaio 2002 con il cartellino n. 084394 vidimato dal Comitato Provinciale di Napoli nella stessa data del 19 gennaio 2002. È di tutta evidenza quindi che la posizione del 20.04.2002 giorno in cui si è disputata la gara de qua, era assolutamente regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Club Italia Frattese di Frattamaggiore (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi latassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it