FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – RICORSO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI VITO, TESSERATO PER LA POL. AVIS S. MAURO FORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 04/07/2002 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - RICORSO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI VITO, TESSERATO PER LA POL. AVIS S. MAURO FORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, letto il referto arbitrale relativo alla gara di Campionato di 1ª Categoria S. Villa d’Agri/San Mauro Forte disputata il 6 gennaio 2002, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 9 gennaio 2002, irrogava al calciatore Mancini Vito della Società San Mauro Forte la squalifica fino al 6 gennaio 2007 perché questi “al 37’ del secondo tempo, protestando unitamente ad altri compagni di squadra per una decisione tecnica del Direttore di gara, colpiva quest’ultimo con un forte pugno all’occhio destro provocandogli trauma contusivo all’occhio ed abrasione alla palpebra come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villa d’Agri”. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla Società San Mauro Forte, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 17 aprile 2002, riduceva la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al 6 gennaio 2003, sul rilievo che l’impatto tra il giocatore e il direttore di gara poteva anche ritenersi del tutto accidentale e non volontario. Avverso la predetta decisione propone ricorso il Vice Presidente Federale Vicario, ai sensi dell’art. 33, n. 2 lett. c) C.G.S., deducendo la erroneità della decisione appellata e di conseguenza la esiguità della sanzione.m Il ricorso deve essere accolto. Le modalità del gesto, confermate dal Direttore di gara nell’audizione davanti alla Commissione Disciplinare, non fanno sorgere alcun dubbio, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione appellata, sulla sua volontarietà e, di conseguenza, stante la gravità del fatto, sulla incongruità della sanzione irrogata al calciatore. La C.A.F., pertanto, richiamandosi ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, ritiene che al predetto calciatore debba irrogarsi la sanzione della squalifica fino a tutto il 6 gennaio 2005. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vice Presidente Vicario, fissa la squalifica inflitta al calciatore al 6.1.2005.
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