FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. CASTELNUOVO MAGRA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONEGLIA/CASTELNUOVO MAGRA DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 42 del 23.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. CASTELNUOVO MAGRA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONEGLIA/CASTELNUOVO MAGRA DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 23.5.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata sul C.U. n. 37 del 18.4.2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra Arci Colombiera del 14.4.2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara “pro forma” per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subiti da tesserati e calciatori della Castelnuovo Magra Arci Colombiera, infliggeva: a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 alla soc. Castelnuovo, ex art. 21.1 C.G.S.; b) squalificava il calciatore Cerone Andrea, fino a tutto il 31 maggio 2004; c) squalificava De Giorgis Roberto fino a tutto il 28 febbraio 2003; d) squalificava Azzali Valerio fino a tutto il 31 ottobre 2002; e) squalificava Antognetti Fabio fino a tutto il 30 settembre 2002; f) squalificava Olmi Luca fino a tutto il 31 agosto 2004; g) squalificava Spagnoli Marco fino a tutto il 30 aprile 2004; h) squalificava per tre gare i calciatori Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano (Castelnuovo); i) comminava l’ammenda di euro 120,00 per mancata assistenza all’arbitro da parte dei Dirigenti della Società. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, sottolineando come i fatti contestati risultassero provati, così come descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara e sul supplemento dello stesso, annullava la sola squalifica al calciatore De Giorgis Roberto, non riconosciuto dall’arbitro (al quale era stata fatta visionare la fotografia del calciatore esistente negli archivi dell’ufficio tesseramento della F.I.G.C.) come il calciatore con la maglia nera che lo aveva colpito; rigettava nel resto il reclamo della A.S. Castelnuovo Magra, confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.C. Castelnuovo Magra sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in errore nel ritenere i fatti contestati descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara; e nel non dare risalto alla circostanza che, nonostante la presenza di 2 carabinieri, questi non avessero ritenuto di dover stendere relazioni di servizio sui fatti a cui avevano assistito, evidentemente perché non gravi o così gravi come ritenuti dal direttore di gara. Chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d’Appello Federale per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra (La Spezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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