FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. FERENTUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA ALL’ALLENATORE LOZZI ALCIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. FERENTUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA ALL’ALLENATORE LOZZI ALCIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva, in data 30.5.2002, il ricorso dell’A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica, adottato dal Giudice Sportivo in data 26.4.2002, dell’allenatore Lozzi Alcide per aver quest’ultimo, durante la gara Ferentum/Marta del 21.4.2002, colpito con un lieve schiaffo l’arbitro De Santis Samuele, che aveva decretato il suo allontanamento per continue proteste. L’A.S. Ferentum con il presente appello chiede a questa Commissione l’annullamento di tale decisione, deducendo l’unica censura della violazione dell’art. 40, comma 1, C.G.S. per mancata audizione della società appellante, nonché il conseguente rinvio degli atti, per il riesame, alla Commissione Disciplinare. La censura dedotta non può essere condivisa. Infatti l’art. 40 predetto, pur prevedendo il diritto dei reclamanti ad essere sentiti, prescrive l’obbligo, per gli stessi che vogliano esercitare tale diritto, di farne richiesta espressa nell’atto di impugnazione. Orbene nel reclamo presentato alla Disciplinare (ed anche nella successiva nota integrativa od esplicativa dello stesso) la richiesta in questione non risulta che sia stata formulata dalla società appellante. In ogni caso è irrilevante ai fini della decisione il fatto che la decisione della Disciplinare indica come avvenuta l’audizione della società, circostanza smentita dalla società stessa, dato che non è stata formulata alcuna censura al riguardo. Infine, la dichiarazione, depositata in sede di discussione, sostitutiva di atto di notorietà del massaggiatore Angeli Fabio, con cui quest’ultimo sostiene di essere l’autore del comportamento sanzionato dall’arbitro con il provvedimento di squalifica impugnato con conseguente errore di persona compiuto dal direttore di gara, è irrilevante sia perché non posta a base di un’apposita censura sia perché riguarda un accertamento di fatti già effettuato in sede della propria naturale competenza da parte della Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Ferentum di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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