FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.C. PONTELANDOLFO 2000 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTELANDOLFO/RISORGIMENTO DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 88 del 23.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 08/07/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.C. PONTELANDOLFO 2000 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTELANDOLFO/RISORGIMENTO DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 23.5.2002) L’A.C. Pontelandolfo 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 88 del 23 maggio 2002, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado relativa alla gara Pontelandolfo/Risorgimento del 21.4.2002. Tale gara era stata ritenuta sospesa per abbandono da parte del Pontelandolfo, come chiaramente riferito dall’arbitro nel suo referto. Sostiene la ricorrente che i due giocatori, i quali, con la loro uscita dal terreno di gioco, avevano determinato la riduzione dell’organico a meno di sette giocatori, con conseguente sospensione da parte dell’arbitro, erano stati costretti a farlo a seguito di infortunio e non di loro volontà come dichiarato dal direttore di gara.Rileva questa Commissione che i motivi addotti, ottengono esclusivamente al fatto in esame, onde si tende ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede (vd. art. 33 n. 1 N.O.I.F.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Pontelandolfo 2000 di Pontelandolfo (Benevento) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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