FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’ALLENATORE LENTINI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’ALLENATORE LENTINI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in esito all’esame del referto arbitrale relativo alla gara Acicastello/Piazza Armerina Calcio, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 1° dicembre 2001, irrogava al Sig. Lentini Roberto, allenatore dell’A.S. Piazza Armerina Calcio, la squalifica fino all’1 dicembre 2006 con proposta di cancellazione dai ruoli federali “per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara nonché per avere, alla guida della propria autovettura, investito deliberatamente l’autovettura dello stesso e successivamente assunto contegno minaccioso e colpito il suddetto con due schiaffi che provocavano contusioni guaribili in giorni quattro” (Com. Uff. n. 28 del 6 dicembre 2001). Avverso tale deliberazione il Sig. Lentini proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. Il reclamante deduceva l’errore di persona in cui era incorso il direttore di gara, nell’indicarlo come l’autore dell’aggressione e degli altri fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, sorreggendo tale tesi con numerose, conformi dichiarazioni scritte di tesserati. La Commissione Disciplinare respingeva l’impugnativa, sul rilievo che il reclamante si era limitato a negare i fatti, quali descritti nel referto arbitrale, senza fornire una diversa plausibile rappresentazione degli stessi. Le testimonianze dedotte dal reclamante a sostegno delle sue tesi, inoltre, non erano ammissibili a norma del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 34 del 17 dicembre 2001). Il Sig. Lentini ha proposto appello a questa C.A.F. affermando nuovamente la sua estraneità ai fatti e indicando come autore dei fatti addebitatigli (chiamandolo in causa per la prima volta, indottovi evidentemente dalla pesante sanzione irrogatagli) il Sig. Adolfo Venezia, presidente dell’A.S. Piazza Armerina Calcio. Il Sig. Venezia, al quale l’appello è stato comunicato dal Sig. Lentini, ha controdedotto opponendo, a sua volta, di essere estraneo ai fatti. Questa C.A.F., ritenendo plausibili gli argomenti prospettati dall’appellante a sua discolpa (l’errore di persona, secondo l’appellante, era stato commesso dall’arbitro in quanto il presidente della società, durante la gara, era seduto in panchina e dava disposizioni alla squadra come se ne fosse l’allenatore; l’auto investitrice era di proprietà del presidente della società, ecc.), con l’ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/C del 15 febbraio 2002, disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti la C.A.F. deve accogliere l’appello del Sig. Lentini. Il direttore di gara, infatti, a seguito del confronto personale operato dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, ha riconosciuto nel Sig. Venezia la persona che lo aveva aggredito dopo avere investito la sua automobile per fermarlo. Ciò comporta l’annullamento della decisione impugnata. La C.A.F., nel contempo, deve disporre l’invio degli atti del presente giudizio al Procuratore Federale per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al presidente dell’A.S. Piazza Armerina Calcio, Sig. Adolfo Venezia. Con l’accoglimento dell’appello, va restituita all’appellante la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’allenatore Lentini Roberto, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina restituirsi la tassa versata.
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