FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 220 del 21.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 220 del 21.6.2002) Con atto del 23 aprile 2002 il Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale deferiva alla Commissione Disciplinare la Società Ostia Mare ed il calciatore Di Curzio Enrico Maria per violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per illegittima partecipazione del predetto calciatore alla gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001. Nell’atto di deferimento si precisava che la Società Ostia Mare aveva trasmesso al Comitato, in data 13 novembre 2001, la lista di trasferimento riguardante il calciatore Di Curzio, proveniente dalla A.S. Ceccano. Quest’ultima Società, con raccomandata pervenuta al Comitato in data 27 novembre 2001, aveva denunciato la irregolarità di eventuali movimenti del Di Curzio mediante inoltro di documentazione non conforme a norma, perché illegittimamente sottoscritta da soggetto non avente titolo. Successivamente la A.S. Ceccano aveva richiesto l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l’irregolarità della sottoscrizione della lista di trasferimento del Di Curzio. Su richiesta dell’Ufficio Indagini era stata eseguita consulenza grafologica sulla firma apparentemente apposta da Abbaneo Alfredo, presidente pro tempore della Società A.S. Ceccano, che aveva concluso dichiarando apocrifa, perché non eseguita dall’Abbaneo, la firma risultante in calce alla lista di trasferimento del Di Curzio. La Commissione Tesseramenti infine, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Interregionale, con delibera del 18.4.2002, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Di Curzio Enrico Maria in favore della A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, con ripristino del vincolo a favore della A.S. Ceccano. La Commissione Disciplinare, decidendo in merito al suddetto deferimento nella riunione del 21 giugno 2002, affermava la responsabilità degli incolpati irrogando al calciatore Enrico Maria Di Curzio la squalifica sino al 31.12.2002 ed infliggeva all’Ostia Mare la punizione sportiva della perdita della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 con il risultato di 0-2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla C.A.F. il Di Curzio, eccependo in via preliminare la nullità degli atti di convocazione della Commissione Disciplinare datati 29.4.2002 e 31.5.2002 in quanto privi dell’avvertimento che gli atti relativi all’indagine erano depositati presso la sede della Commissione e che l’interessato aveva facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Con il motivo di merito il ricorrente ha invece lamentato che i primi giudici, pur avendo respinto l’istanza di ammissione di prova testimoniale decisiva in ordine all’individuazione del sottoscrittore della lista di trasferimento, abbiano tratto dagli atti istruttori acquisiti il convincimento che il Di Curzio fosse a conoscenza della falsità della firma in questione, ritenendo conseguentemente la responsabilità dell’incolpato per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e rettitudine sportiva imposti dall’art. 1 C.G.S.. In occasione il ricorrente ha chiesto l’archiviazione del deferimento a suo carico (rectius, la revoca della sanzione irrogatagli dalla Commissione Disciplinare) e in subordine la riduzione della squalifica, ritenuta eccessivamente afflittiva anche in considerazione della mancata partecipazione del Di Curzio alle gare successivamente disputate dall’Ostia Mare. La C.A.F. osserva che l’eccezione di nullità degli atti di convocazione è priva di fondamento, non trovando alcun riscontro negli atti del procedimento. Infatti dai documenti ufficiali risulta che la raccomandata 29 aprile 2002, inviata agli incolpati dal Presidente della Commissione Disciplinare per convocarli alla riunione del 10 maggio successivo, conteneva il richiamo alla norma dell’art. 37 punto 2 C.G.S. (che, riguardando i procedimenti per illecito sportivo, garantisce nel più ampio dei modi l’esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati) nonché l’espressa indicazione della facoltà di richiedere gli atti del procedimento. Il secondo avviso, datato 31 maggio 2002, conteneva invece la semplice comunicazione della rifissazione del procedimento al 21 giugno 2002, essendo stato disposto un rinvio della riunione del 10 maggio al fine di poter esaminare le motivazioni della delibera emanata dalla Commissione Tesseramenti. Anche il secondo avviso, peraltro, richiamava le facoltà concesse agli incolpati dall’art. 37 C.G.S. ed in particolare quella di presentare deduzioni a difesa con l’eventuale richiesta di essere ascoltati. Ad avviso di questa Commissione, pertanto, non si è verificata nel procedimento di primo grado, alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente. Né può dirsi fondato il motivo di ricorso concernente l’affermazione di responsabilità del Di Curzio poiché l’irregolarità della posizione dello stesso in occasione della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 è stata accertata, con delibera passata in giudicato, dalla Commissione Tesseramenti. La Commissione Disciplinare ha correttamente fondato la propria decisione su tale precedente, respingendo perché ininfluenti i mezzi di prova dedotti dal ricorrente. Tali prove testimoniali riguardavano infatti l’individuazione della persona che sottoscrisse la lista di trasferimento, mentre nel presente procedimento si contesta al Di Curzio l’illegittima partecipazione alla gara Ostia Mare/Ceccano e non certo la falsificazione della firma dell’Abbaneo. Circa la consapevolezza dell’illecito da parte del ricorrente, appare determinante la circostanza, risultante dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini, del viaggio del Di Curzio ad Ottaviano, compiuto al fine di ottenere dall’Abbaneo la lista di trasferimento. Trattasi, infatti, di circostanza assolutamente incompatibile con l’affermazione del Sig. Pietro Di Curzio, padre del calciatore, di aver personalmente ottenuto dall’Abbaneo la lista di trasferimento del figlio. L’accertamento della responsabilità del ricorrente compiuto dalla Commissione Disciplinare, va, pertanto, immune da censura. Merita invece accoglimento, a parere di questa Commissione, la domanda subordinata di riduzione della sanzione, che deve essere contenuta nei limiti indicati nel dispositivo, in considerazione della giovane età del ricorrente e della sua marginale partecipazione all’illecito. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Di Curzio Enrico Maria riduce al 30.9.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.
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