FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’ALLENATORE PENNUZZI ANGELO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA CON LA FERRANDINA CALCIO (Delibera Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 9 dell’8.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 22/07/2002 n.7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’ALLENATORE PENNUZZI ANGELO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA CON LA FERRANDINA CALCIO (Delibera Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 9 dell’8.6.2002) Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. respingeva, in data 8.6.2002 (C.U. n. 9), il ricorso di Angelo Pennuzzi, allenatore della soc. Ferrandina Calcio, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il premio di tesseramento annuale per il 2000/2001. Il Pennuzzi con il presente appello chiede a questa Commissione l’annullamento di tale decisione, deducendo la contraddittorietà della motivazione in relazione all’asserita mancanza del patto scritto e l’erronea applicazione delle normative vigente. L’appello in esame va dichiarato inammissibile. Infatti ai sensi dell’art. 17 del contrattotipo allegato all’accordo collettivo tra allenatori e società della Lega Nazionale Dilettanti, la decisione del predetto Collegio Arbitrale è inappellabile. Inoltre il caso in esame non rientra tra quelli per i quali è previsto il reclamo alla C.A.F., ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’allenatore Pennuzzi Angelo.
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