FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. GLADIATOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 ALL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO E DELL’AMMONIZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 213 del 7.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. GLADIATOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 ALL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO E DELL’AMMONIZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 213 del 7.6.2002) La U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 213 del 7 giugno 2002 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, venivano comminate all’allenatore Troiano Vincenzo la sanzione della squalifica per mesi tre ed alla suindicata società la sanzione dell’ammonizione. Il suddetto preannuncio di reclamo risulta spedito solo il 16 giugno 2002 e quindi oltre il termine previsto dall’art. 33 n. 2 C.G.S. e comunque ad esso non è stato fatto seguito con l’inoltro dei motivi di reclamo. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio dei reclamo, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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