FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CAPPELLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 09/08/2002 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CAPPELLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002) Il Sig. Stefano Cappelletti ha proposto ricorso per revocazione contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 28 del 14 febbraio 2002) che gli infliggeva la sanzione della squalifica per un anno, per essersi adoperato, nell’ottobre 2000, su incarico di Relisti Marco e Pacini Franco, al fine di ottenere dal giovane calciatore Pablo Sicuranza e dalla madre dello stesso Gioia Sicuranza l’accettazione dell’offerta di un compenso in denaro quale contropartita del tesseramento del calciatore per il G.S. Mezzana. Secondo l’assunto del reclamante la delibera della Commissione Disciplinare sarebbe viziata: - per aver omesso di verificare la circostanza, risultante dall’Annuario del Comitato Regionale Toscana della stagione sportiva 2000/2001, che il Sig. Franco Pacini, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di Presidente del G.S. Mezzana; - per aver affermato la responsabilità dell’incolpato in virtù di valutazione illogica e contrastante con l’oggettiva considerazione che il Cappelletti, totalmente estraneo alla compagine sociale del G.S. Mezzana, non aveva alcun interesse a fungere da intermediario nella trattativa concernente il tesseramento del giovane calciatore. Il ricorso è inammissibile, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 35 n. 1 C.G.S.. In relazione al primo argomento, è agevole rilevare che la circostanza dedotta, riferendosi alla posizione del Pacini, non ha alcuna rilevanza ai fini della delibera emessa nei confronti del Cappelletti, per cui non integra un “fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento”, ai sensi dell’art. 35 n. 1 lett. d) C.G.S.. Gli altri argomenti ripropongono semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, non riconducibile alle disposizioni regolamentari che disciplinano l’istituto della revocazione, alle quali il Cappelletti sembra richiamarsi nel ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Cappelletti Stefano ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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