FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002) Il Procuratore Federale, con atto del 2.5.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il dottor Francesco Sensi, Presidente dell’A.S. Roma e la Società Roma, contestando al primo la violazione di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente, mediante dichiarazioni riportate negli articoli pubblicati sui quotidiani “Il Messaggero” e “Corriere dello Sport Stadio” dell’1.5.2002, tratte dall’intervista rilasciata dall’incolpato al TG1, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale e, in particolare, adombrando dubbi sulla correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie A; alla seconda, la violazione di cui all’art. 3, comma 2 e 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera del 16 luglio 2002, ritenuta la responsabilità degli incolpati, infliggeva a ciascuno di essi l’ammenda di E 25.000,00. Avverso la suddetta delibera hanno proposto ricorso alla C.A.F. il dott. Francesco Sensi e l’A.S. Roma, deducendo con il primo motivo di gravame l’incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Sensi. I ricorrenti sostengono al riguardo che la frase “è tutto scritto, sento che lo scudetto lo vincerà la Juventus perché è bella, brava e forte” non alludeva ad irregolarità del campionato ma esprimeva semplicemente una previsione sull’esito dello stesso, fondata su considerazioni tecnico-sportive; le restanti dichiarazioni, riguardanti il Presidente dell’Inter, rappresentavano invece l’augurio, rivolto ad una persona amica, che fosse proprio il presidente Moratti a conquistare lo scudetto, in caso di mancata vittoria della Roma. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’eccessività delle sanzioni, che sarebbero sproporzionate rispetto a quelle inflitte ad altri tesserati per analoghe infrazioni di maggior gravità. La C.A.F. osserva che le dichiarazioni del Presidente Sensi, lette ed interpretate nell’ambito del contesto unitario in cui sono state pronunciate, e non isolatamente secondo l’abile ma fuorviante prospettazione difensiva, contengono certamente allusioni, sia pure espresse in forma vaga ed enigmatica, ad aventi estranei al momento agonistico dello svolgimento delle gare, capaci di influenzare l’esito del campionato. Se fosse valida l’opposta tesi, sostenuta dalla difesa, sarebbero illogici e privi di significato i riferimenti ad un risultato che “è tutto scritto”, alla necessità di aiutare il Presidente dell’Inter a vincere “anche dietro il campo” ed infine all’esistenza di un metodo che “nei giovani uccide la speranza”. Va quindi confermata la decisione della Commissione Disciplinare in ordine all’affermazione di responsabilità del Sensi per la violazione contestatagli, alla quale consegue quella diretta della Società Roma. Ad avviso di questa Commissione merita invece accoglimento il motivo di ricorso relativo all’entità delle sanzioni, per la cui determinazione deve in ogni caso essere tenuto presente il criterio della concreta lesività delle dichiarazioni. Le frasi pronunciate dal Presidente Sensi, contrariamente a quanto avvenuto in casi precedenti, citati nel ricorso, sono prive di riferimenti specifici a persone od organi dell’ordinamento federale ed appaiono caratterizzate da un grado di indeterminatezza che le rende pressoché indecifrabili, attenuandone decisamente la gravità. Conseguentemente, le sanzioni inflitte vanno ridotte nei limiti di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente dell’A.S. Roma e dell’A.S. Roma di Roma, riduce le sanzioni delle rispettive ammende a E 10.000,00 ciascuna. Dispone restituirsi le tasse versate.
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