FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. FERRIERA-CONDOVE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CARIA PAOLA, GIULIANO ANTONIO E LABBIENTO ALESSIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. FERRIERA-CONDOVE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CARIA PAOLA, GIULIANO ANTONIO E LABBIENTO ALESSIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 2 dell’11.7.2002) Durante la partita Ferriera-Condove/Olympic Collegno del 9.12.2001, valevole per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, il direttore di gara veniva fatto oggetto di atti di violenza da parte di un giocatore non identificato del Ferriera-Condove, a seguito dei quali era stato costretto a sospendere la gara e a farsi medicare nel locale pronto soccorso. Il Giudice Sportivo, con delibera in data 13.12.2001, sospendeva in via cautelativa il capitano della Società Ferriera e, contestualmente, chiedeva alla società di comunicare il nominativo del responsabile. Non avendo la società ottemperato alla richiesta, il Giudice Sportivo, con decisione del 17.1.2001 squalificava il capitano Marmo Vito fino al 31.12.2004. La Società Ferriera-Condove proponeva reclamo avverso questa decisione e comunicava nel contempo il nominativo del responsabile dell’episodio di violenza commesso nei confronti dell’arbitro, individuandolo nella persona di Pinto Giuseppe. La Commissione Disciplinare, con decisione in data 31.1.2002, revocava la sospensione cautelativa precedentemente disposta nei confronti del giocatore Marmo Vito e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo, il quale, con delibera del 7.2.2002 infliggeva a Pinto Giuseppe la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2004. Avverso questa decisione, la Società Ferriera proponeva nuovamente reclamo, adducendo che il calciatore responsabile degli atti di violenza nei confronti dell’arbitro, contrariamente al primo assunto, doveva ritenersi il calciatore Labbiento Alessio e non il Pinto Giuseppe. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d’Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 28 febbraio 2002 respingeva il reclamo e ordinava trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. A seguito di tali accertamenti la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare, tra gli altri, Giuliano Antonio, Presidente della Società Ferriera-Condove, Caria Paola, dirigente e moglie del Presidente e il calciatore Labbiento Alessio, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., avendo posto in essere comportamenti diretti ad eludere o fuorviare le decisioni della Giustizia sportiva, nonché la stessa Società per responsabilità diretta e oggettiva. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 2 dell’11 luglio 2002, infliggeva: - a Giuliano Antonio la sanzione della inibizione fino al 28.2.2003; - a Caria Paola la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2003; - a Labbiento Alessio la squalifica fino al 30.6.2005; - alla Società Ferriera l’ammenda di Euro 300,00. Avverso quest’ultima decisione propone appello la Società Ferriera-Condove, deducendo che il Giuliano e sua moglie Caria Paola avevano agito senza alcun intento doloso e non avevano inteso fuorviare gli organi della Giustizia sportiva, mentre il Labbiento aveva colpito l’arbitro casualmente e con il suo comportamento successivo non aveva violato i principi dello sport. Chiede pertanto l’assoluzione per il Presidente e il dirigente o, in subordine, una riduzione della sanzione nonché una riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore Labbiento Alessio. Il reclamo è infondato e va rigettato. Dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, emerge in modo inconfutabile che il Presidente della Società Ferriera- Condove e sua moglie Caria Paola si sono resi responsabili di una condotta gravemente scorretta, posta in essere nei confronti degli organi della Giustizia sportiva, indotti da loro ripetutamente in errore circa l’esatta individuazione dell’autore degli atti di violenza commessi nel corso della gara Ferriera-Condove/Olympic del 9.12.2001. La Società, attraverso i suoi dirigenti, ha attuato una precisa strategia sleale e ingannevole nei confronti degli organi disciplinari, individuando un colpevole fittizio, il Pinto, al quale attribuire la responsabilità della condotta violenta posta in essere nei confronti del direttore di gara, comunicando il suo nome alla Commissione Disciplinare, salvo poi decidere, a distanza di più di due mesi dalla data di disputa della partita in questione, di comunicare il nominativo dell’effettivo responsabile, il Labbiento, costrettavi dalle legittime rimostranze del Pinto, del tutto estraneo ai fatti e coinvolto a sua insaputa in questa antisportiva strategia. La Società e i suoi dirigenti non potevano non sapere o quantomeno potevano accertare facilmente il nominativo del responsabile, dal momento che fu proprio il Labbiento, subito dopo la fine della gara, ad ammettere in pubblico la sua responsabilità. Ha dichiarato in proposito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini: “Subito dopo la gara, dissi ai compagni che ancora non lo sapevano che ero stato io a colpire l’arbitro con una pallonata, mentre nei giorni successivi ne parlai ancora con i compagni e con l’allenatore, Anselmetto Renato; penso poi che fosse presente anche il presidente Giuliano Antonio che avrebbe potuto ascoltare i discorsi che si facevano in merito all’episodio suindicato”. L’intento della Società, che nell’attribuire ogni responsabilità all’incolpevole Pinto, neppure si era mai premurata di ascoltarlo per sentire la sua versione dei fatti, appare oltremodo chiaro: sacrificare un giocatore poco utilizzato (il Pinto) per salvare un giocatore più importante per la squadra come il Vice capitano Labbiento. È questa una condotta sicuramente contraria a tutti i principi della correttezza e della lealtà sportiva, che ha indotto in errore, scientemente, la Commissione Disciplinare, costretta a pronunciarsi più volte e in maniera diversa per gli stessi episodi. Questa condotta scorretta è ascrivibile a tutti gli incolpati, compreso il Labbiento, che, sicuramente colpevole degli episodi di violenza commessi nei confronti del direttore di gara, ha consentito che venissero sanzionati due incolpevoli compagni di squadra, il capitano prima e il Pinto poi. Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare appaiono pienamente adeguate ai comportamenti posti in essere dai predetti tesserati e non appaiono suscettibili di riduzioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ferriera- Condove di Condove (Torino) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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