FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 9.5.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 9.5.2002) La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 9 maggio 2002, a seguito di reclamo proposto dal calciatore Lagordi Samuele avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale (che aveva annullato l’aggiornamento di posizione in favore della A.S. Ceccano) dichiarava valido il tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Ceccano contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460, depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, dichiarava nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore della A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto l’8.1.2002. Disponeva altresì deferirsi ai competenti Organi Disciplinari l’A.S. Terracina s.r.l. ed il suo Presidente Trotta Stefano per violazione dell’art. 1 comma 1 e 2 C.G.S., avendo inviato un modulo di aggiornamento di posizione del calciatore Lagordi Samuele firmato in bianco prima che lo stesso calciatore venisse incluso nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Terracina sostenendo: - il Lagordi aveva fornito tre diverse versioni (non aver firmato alcuna lista; averla firmata in bianco in estate quanto ancora era in forza alla A.S. Terracina; - falsità della data di spedizione della lista effettuata dalla società Terracina; - non era intercorso alcun rapporto con il Lagordi circa il suo svincolo al termine della stagione 2000/2001; la lista di tesseramento spedita alla A.S. Terracina il 3.1.2002 era stata sottoscritta dal calciatore solo pochi giorni prima su un modulo, acquistato tra la fine di dicembre 2001 e i primi giorni del 2002, presso lo stadio di Latina ove è situato un ufficio F.I.G.C.; a fronte del proprio diniego di “svincolare” il Lagordi, questi ebbe a richiedere attraverso un proprio procuratore - uno spropositato aumento di ingaggio; - la lista riguardante il Lagordi era stata inviata contestualmente (3.1.2002) a quella relativa all’aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea, anch’egli in forza alla A.S. Terracina. Contestava infine l’assunto di una irregolarità commessa da personale dell’ufficio postale nel ricevere ed inviare agli organi della F.I.G.C. la documentazione della A.S. Terracina e relativa al tesseramento del Lagordi. Chiedeva pertanto il ripristino del tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Terracina, essendo il tesseramento pervenuto in data antecedente (3.1.2002) di quello della A.S. Ceccano (4.1.2002).L’appello è infondato e va respinto. Indipendentemente dalle attività svolte dall’ufficio postale, nell’invio della documentazione relativa al tesseramento del Lagordi, attività che risulta corretta, emerge dagli atti: che il mod. n. 243599 (inviato con la raccomandata del 3.1.2002) è risultato appartenere ad un quantitativo fornito dalla s.r.l. Varigrafica Cappa al Comitato Regionale Umbria in data 23.4.2001; che successivamente (il 12.7.2001) è stato trasferito al Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale di Roma e non al Comtato Provinciale di Latina (come asserito dal Presidente dell’A.S. Terracina); che il Comitato di Latina ha rilasciato all’A.S. Terracina moduli compresi tra il n. 82838 e il n. 82847 in data 20.9.2001, uno dei quali (il n. 82840) utilizzato per l’aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea ed inviato alla F.I.G.C. con la stessa raccomandata del 3.1.2002. Pertanto la A.S. Terracina ebbe ad inviare alla F.I.G.C. due moduli appartenenti a stok diversi: l’uno (utilizzato per il calciatore Trotta) proveniente dal Comitato Provinciale di Latina, e l’altro (utilizzato per il Lagordi) proveniente da un quantitativo distribuito dalla Lega Nazionale Dilettanti subito dopo il 12.7.2001. È certo quindi che il modulo utilizzato per il Lagordi non è stato consegnato alla A.S. Terracina dal Comitato Provinciale di Latina, come asserito dal Presidente della stessa società. Conseguenzialmente veritiera la versione resa dal Lagordi, che nega l’esistenza di un valido tesseramento in favore della A.S. Terracina, successiva allo svincolo del dicembre 2001, e che quello inviato dalla Società Terracina il 3.1.2002 altri non era che quello che lo stesso Lagordi aveva firmato in bianco, nell’estate 2001, prima quindi di essere inserito nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001. Giustamente, quindi, la Commissione Tesseramenti dichiarava valido il tesseramento di Lagordi Samuele in favore dell’A.S. Ceccano, contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460 depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore dell’A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto il giorno 8 gennaio successivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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