FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL CALCIATORE CARFORA DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL CALCIATORE CARFORA DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002) Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la U.S. Pistoiese (al tempo dei fatti presso la A.S. Palmese), veniva deferito in data 9 maggio 2002 dalla Procura Federale. L’Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Carfora non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 10 maggio 2001, che lo aveva visto soccombente nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest’ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali. La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento, infliggeva al Carfora, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano chiari e provati i fatti addebitati al calciatore, per come descritti dall’Ufficio di Procura. Con il reclamo in trattazione il Carfora, nel chiedere la riforma della decisione appellata, ha dedotto, dispiegando un unico motivo di gravame, l’eccessività della sanzione, nonché l’assoluta sproporzione ed iniquità della stessa sia rispetto all’infrazione commessa che, non da ultimo, rispetto ad analoghe fattispecie decise dal medesimo Organo giudicante. Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati. Risulta in primis comprensibile che, per evidenti fini di deterrenza nei confronti del progressivo instaurarsi di una prassi perniciosa di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d’altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell’Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell’ordine di qualche centinaio di Euro). Il cambio di rotta dell’Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti (violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e correttezza sportiva) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica). Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l’afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la gravità dell’accaduto, dovendosi tener conto anche dell’incipiente ripresa dell’attività sportiva dei Tornei di serie, ad avviso del Collegio la sanzione della squalifica, per equità, può essere ridotta nei limiti della pena scontata alla data dell’odierna riunione. In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Canfora Davide, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.
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