FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL CALCIATORE MASCHIO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 05/09/2002 n.5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL CALCIATORE MASCHIO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002) Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la S.S. Salernitana (al tempo dei fatti presso la Fermana Calcio), veniva deferito in data 4 marzo 2002 dalla Procura Federale. L’Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Maschio non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 22 gennaio 2001, che lo aveva visto soccombere nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest’ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali. La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale in sede di dibattimento, infliggeva al Maschio, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano non equivoci i fatti addebitati al calciatore, per come descritti e documentati dall’Ufficio di Procura. Con il reclamo in trattazione il Maschio, nel chiedere la riforma della decisione appellata e avendo premesso di aver nel frattempo provveduto a versare tutte le somme dovute in forza del lodo, ha dedotto l’illegittimità della decisione avversata, nella parte in cui ha ritenuto non equivoci i fatti come descritti e documentati e comunque per l’eccessiva rigorosità della sanzione, avuto riguardo anche a recenti decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati. Risulta in prima di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d’altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell’Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell’ordine di qualche centinaio di Euro). Il cambio di rotta dell’Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e correttezza sportive) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica). Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l’afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la particolare tenuità dell’accaduto, pur a fronte della recidività del calciatore incolpato, pare equo al Collegio ridurre la sanzione della squalifica nei limiti della pena scontata alla data dell’odierna riunione. In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Maschio Antonio, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.
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