FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL ROZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 45 del 27.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 16/09/2002 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL ROZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 27.6.2002) Con la contestata decisione il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale l’Organo giustiziale di 2° Grado Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in parziale accoglimento del reclamo dell’attuale società appellante, ha ridotto al 15 settembre 2003 la squalifica (originariamente fino al 30 giugno 2004) inflitta al giovane calciatore Costa Andrea, responsabile di comportamenti violenti, particolarmente gravi, ai danni del direttore di gara, il quale al momento dell’espulsione del calciatore, reo di aver colpito volontariamente un calciatore avversario con un calcio nel ventre senza la presenza del pallone, veniva colpito dal medesimo con un pugno all’altezza del collo e fatto oggetto di minacce. Il reclamo in trattazione si riduce ad un’ulteriore richiesta di clemenza in relazione alla sanzione inflitta per i fatti, in verità particolarmente incresciosi, più analiticamente descritti nel referto arbitrale. Orbene il reclamo medesimo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, in quanto formulato senza motivi ed in maniera del tutto generica, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Nuovo C.G.S. e, non da ultimo, atteso che la sua disamina, nel merito, comporterebbe delibazioni del fatto a questa Commissione precluse quando agisce come Organo di terzo grado, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Rozzano Calcio di Pontesesto di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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