FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’U.S. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIULIO IN FAVORE DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 30/09/2002 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’U.S. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIULIO IN FAVORE DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002) La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata il 27 giugno 2002 sul Comunicato Ufficiale n. 31/D, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Giulio Ricci in favore della U.S. Falco Acqualagna perché sottoscritto dal Presidente, Sig. Renzo Paolini, il quale alla data della sottoscrizione, era inibito a seguito di decisione della Commissione Disciplinare del C mitato Regionale Marche. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Falco Acqualagna sostenendo come il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche aveva inibito il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, il Sig. Paolini Renzo, dovesse ritenersi nullo od inesistente, in quanto la relativa delibera era stata annullata, con efficacia ex tunc, dalla Commissione d’Appello Federale con provvedimento del 7.6.2002 di cui al Comunicato Ufficiale 37/C. Sosteneva inoltre come il tesseramento del calciatore Ricci Giulio fosse comunque avvenuto in data antecedente al provvedimento di inibizione, in quanto la decisione della Commissione Disciplinare, che aveva sospeso il Paolini Renzo, era stata comunicata al suo destinatario il giorno 27.4.2002, in data successiva alla sua pubblicazione, avvenuta con affissione all’albo del Comitato Regionale il giorno 26.4.2002: pertanto l’atto di squalifica (del Presidente Enzo Paolini) acquistava efficacia al momento della conoscenza da parte dell’interessato, trattandosi di atto recettizio. L’appello è infondato e va quindi respinto L’art. 17 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: “Ad accezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale”. L’art. 34 commi 1 e 2 C.G.S., nel disciplinare i termini dei procedimenti e le modalità di trasmissione dei reclami avverso le decisioni degli organi federali, prevede che i termini decorrono dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione che si intende impugnare. Dagli atti risulta: - il 26.4.2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche sospendeva il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, Paolini Renzo, dal 26.4.2002 al 30.5.2002, decisione pubblicata lo stesso 26.4.2002 con affissione all’Albo e quindi immediatamente esecutiva e conosciuta dai tesserati; - il 27.4.2002 Paolini Renzo, in qualità di Presidente della U.S. Falco Acqualagna, firmava la richiesta di tesseramento del calciatore Ricci Giulio. Orbene, alla data del 27.4.2002 il Paolini Giulio, pur a conoscenza del provvedimento di inibizione comminatogli, essendo lo stesso stato comunicato il 26.4.2002, ha svolto una attività (la richiesta di tesseramento di un calciatore) che non poteva effettuare non avendone proprio il potere perché inibito. Tale carenza di potere provoca l’inesistenza del provvedimento stesso, in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quindi dal 26.4.2002 (nella specie il Paolini) non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale. Pertanto non si verte in una situazione di nullità (con le relative conseguenze) che presuppone comunque una esistenza giuridica dell’atto e la cui efficacia viene meno a seguito della dichiarazione di nullità bensì in quella della inesistenza giuridica dell’atto stesso (e quindi come se non fosse mai stato compiuto). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Falco Acqualagna di Acqualagna (Pesaro Urbino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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