FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 07/10/2002 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 4.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 2/3 – APPELLI DELL’A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO E DEL SIG. TUCCI ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA E DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 4 – APPELLO DELLA PRO GORIZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 14.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 5 – APPELLO DEL SIG. MORETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 6 – APPELLO DEL SIG. TRAMONTIN LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 7 – APPELLO DELLA S.S. SANGIORGINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 8 – APPELLO DEL SIG. TURCHETTI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 9 – APPELLO DELL’U.S. PALAZZOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 7.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 10 – APPELLO DEL CALCIATORE PEDRIALI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 11/12 – APPELLI DELLA POL. VARMO E DEL SIG. CIUTO LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 13 – APPELLO DEL DR. PETRIN MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 14 – APPELLO DEL DR. FURLAN TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 15 – APPELLO DELLA SIG.RA OLIVIERI FRANCESCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 07/10/2002 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 4.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 2/3 - APPELLI DELL’A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO E DEL SIG. TUCCI ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA E DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 4 - APPELLO DELLA PRO GORIZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 14.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 5 - APPELLO DEL SIG. MORETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 6 - APPELLO DEL SIG. TRAMONTIN LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 7 - APPELLO DELLA S.S. SANGIORGINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 8 - APPELLO DEL SIG. TURCHETTI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 9 - APPELLO DELL’U.S. PALAZZOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 7.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 10 - APPELLO DEL CALCIATORE PEDRIALI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 11/12 - APPELLI DELLA POL. VARMO E DEL SIG. CIUTO LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 13 - APPELLO DEL DR. PETRIN MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 14 - APPELLO DEL DR. FURLAN TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) 15 - APPELLO DELLA SIG.RA OLIVIERI FRANCESCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002) A seguito di un esposto del Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che richiedeva una indagine sulla attività di alcuni Procuratori Sportivi e intermediari, illegittimamente operanti nel calcio mercato dilettanti, la Procura Federale, sulla base di attività investigativa svolta dall’Ufficio Indagini, deferiva alla decisione della Commissione Disciplinare una serie di personaggi e società che, asseritamente, avevano violato principi di correttezza e probità, riconducibili, fra l’altro, a quanto sanzionato, in particolare, dall’art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con decisione di cui al Com. Uff. n. 3 del 5 agosto 2002, adottava una serie di provvedimenti avverso i quali quindici fra persone e società interponevano gravame a questa Commissione. Alla riunione del 7.10.2002, stante la identità degli addebiti, la C.A.F., preliminarmente, disponeva la riunione di tutti i procedimenti, nulla osservando i difensori presenti. Dopo di che i medesimi illustravano i motivi di impugnazione, riportandosi conclusivamente alle richieste contenute negli scritti. Negli stessi si deducono motivi di diritto comuni a tutti i ricorrenti, che questa Commissione decide di unitariamente prendere in esame escluso quelli relativi alle posizioni dei tre Agenti di calciatori Petrini, Furlan e Olivieri che formeranno oggetto di autonoma motivazione. 1) Si sostiene nei motivi di impugnazione, riproponendo una eccezione già sollevata in primo grado, la nullità delle contestazioni perché formulate in modo sommariamente descrittivo dei fatti tale da non consentire una esatta qualificazione giuridica degli addebiti con conseguente violazione del disposto dell’art. 28 IV e V comma C.G.S. e 30 V comma: ciò che non ha consentito agli incolpati una “compiuta difesa”. Questa Commissione ritiene il suesteso motivo infondato e respinge quindi la dedotta eccezione di nullità. È sufficiente alla bisogna, una lettura dei singoli addebiti per rendersi conto come nel deferimento si faccia riferimento ad una analitica serie di fatti singolarmente addebitati a ciascun incolpato, per rendersi conto che ognuno è stato in grado di svolgere la sua difesa. Rilevato a questo punto che la contestazione del fatto è stata compiutamente mossa, la mancata indicazione dell’articolo di legge non inficia la ritualità dell’addebito essendo sufficiente che l’interessato abbia avuto, del fatto, compiuta conoscenza. 2) In relazione ad altro motivo di gravame nel quale si denuncia la violazione dei diritti alla riservatezza e quindi di difesa (lesione dell’art. 28 V comma C.G.S.), rileva questa Commissione che l’addebito, così come mosso alla decisione della Commissione Disciplinare, appare infondato. Il V comma dell’art. 28 pone l’obbligo alla Procura di comunicare agli “interessati” la conclusione delle indagini. Ove, come nel caso, questa abbia coinvolto più persone anche non fra di loro sempre avvinte a titolo di concorso, la unicità del procedimento è giustificata da ragioni di economia processuale alle quali possono aggiungersi ricorrenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustifica il provvedimento e lo fanno esulare dalla ratio della legge 675/96. Deve essere poi respinta la ulteriore richiesta di annullamento della impugnata decisione, perché alla prima riunione del 20.6.2002, posto che alla medesima erano presenti quasi tutti i soggetti deferiti e i loro difensori, è stato violato il diritto alla riservatezza con conseguente compressione del diritto di difesa. Si assume altresì che il contraddittorio si è svolto esclusivamente con la Procura Federale e ciò in violazione dell’art. 37 e che la contestazione così come formulata ha inciso sulla decisione annullandola. Ferma rimanendo la legittimità della cumulativa contestazione non è dato vedere una compressione del diritto di difesa. Le parti e i loro difensori hanno avuto piena libertà di esercitare le loro difese. E se taluno degli incolpati si è limitato a riportarsi a quanto scritto in memorie o si è limitato a scarne dichiarazioni senza peraltro che da parte dei difensori siano state poste domande, non si vede come possa invocarsi una nullità del dibattimento per mancanza di contraddittorio, che si è svolto invece ritualmente. Venendo ora all’esame in fatto dei singoli addebiti questa Commissione osserva: TRAMONTIN LORIS Le deduzioni difensive, non appaiono incidenti sul tessuto probatorio della impugnata decisione. Gli addebiti a costui mossi alle lettere 19 AB, 19 AD, 19 AC, 19 AF trovano puntuale riscontro. I calciatori interrogati (Mian Uvam, Macor Ivan, Brustolin Luca hanno tutti confermato l’attività svolta dal Tramontin in occasione di tutti i loro passaggi alle varie società. E se è vero che non esiste, nell’ambito delle normative della F.I.G.C. la figura di una persona fisica quale proprietaria delle prestazioni sportive di un calciatore, negli atti che riguardano la posizione del Tramontin esiste la prova di una sua tanto disinvolta quanto illecita attività di mediatore senza titolo. I suoi dimostrati rapporti con Moretti, la firma falsa del Macor sul modulo di trasferimento alla Pro-Gorizia (episodio riscontrato dalle dichiarazioni sul punto rese dal Presidente della Pro-Cervignano, Signor Mansi), le modalità delle trattative e la correlativa cessione in prestito del calciatore Graziuso, come viene descritta dal Signor Pettovello segretario del Marciano, sono prove evidenti della sua illecita attività. La sentenza dei primi giudici deve essere confermata anche in punto di carenza di giurisdizione per avere rassegnato le dimissioni da Dirigente del Pro-Gorizia. Rileva questa C.A.F. che l’incolpato al momento del suo esame all’Ufficio Indagini ha dichiarato di essere sì Vice Presidente della Pro-Gorizia “ma anche” azionista di maggioranza e che dunque al momento della verificazione dei fatti a lui contestati egli ricopriva tali cariche; era quindi tesserato della F.I.G.C. e come tale destinatario delle normative federali (C.A.F. 11.7.96 C.U. n. 11/C). Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre. La tassa di reclamo va restituita. MORETTI ROBERTO Osserva questa Commissione che il Giudice di primo grado ha fatto buon governo delle risultanze processuali. Moretti Roberto risulta chiaramente aver gestito, come contestato, i cartellini di tre tesserati così violando l’art. 8 C.G.S. laddove divieta a Dirigenti o soci di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto, al tesseramento di calciatori che non avvengono nell’interesse della propria società. Moretti Roberto, dirigente della A.C. Gonars fino all’estate del 1998, come risulta dalla sua stessa dichiarazione, si interessò del calciatore Mian tesserato per il Gonars, curando la cessione in prestito del medesimo prima alla Soc. Monfalcone (1998/1999) e l’anno successivo alla Cormonorese. Da quel momento si interessò del Mian il Signor Tramontin, all’epoca asseritamente direttore sportivo della Sangiorgina, che curò il trasferimento del calciatore non a tale società ma alla Soc. Futura. In occasione di questi tre trasferimenti (Cormonorese-Monfalcone- Futura) il Mian riferisce (e le sue dichiarazioni sono credibili perché rese da persona che non ha manifestato sentimenti di inimicizia nei confronti dell’incolpato) e perché ha tenuto un leale comportamento processuale tant’è che, sulla base delle sue ammissioni, la Commissione Disciplinare gli ha inflitto una sanzione, il Moretti ha sempre interposto i suoi uffici per sistemare gli aspetti economici della operazione senza peraltro informare dei medesimi l’interessato. E per concludere v’è l’ammissione del Moretti di avere prestato i suoi uffici giustificandole con ragioni di amicizia con il Mian: circostanza questa che eventualmente attiene alla motivazione del suo comportamento ma che non esclude l’addebito, né lo legittima. Per quanto attiene alla vicenda del calciatore Brustolia Luca i contatti avuti dal giudicabile con il calciatore appaiono legittimi in quanto, all’epoca, il Moretti faceva parte del Consiglio Direttivo della società Pro-Gorizia. Ciò che invece appare sanzionabile è l’aver stipulato un contratto nel quale si riconoscono importi a titolo di compenso eccedenti i limiti imposti dalle norme federali. Lo stesso Moretti riconosce la fondatezza dell’addebito. Per quanto attiene all’addebito relativo al calciatore Noselli Manuele, gli atti evidenziano come il trasferimento dall’A.C. Comunale Gonars al Lumignacco sia avvenuto nell’anno 2000 e che a concordare il prezzo del trasferimento e le modalità di pagamento sia stato il Moretti all’epoca non più dirigente della Soc. di appartenenza del Noselli. Di qui, sotto il profilo logico, la correttezza della motivazione della sentenza laddove da tali circostanze fa rilevare come il Moretti avesse la “facoltà” di gestire il cartellino. Significativa sul punto è la circostanza che fu il Moretti a consegnare al Lumignacco la busta del trasferimento del Noselli firmata dal Presidente del Gonars, il tutto nel mentre il Moretti era tesserato per società diversa dal Gonars ed esattamente per la Pro-Gorizia. Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre. La tassa di reclamo va restituita. TUCCI ANTONIO La vicenda dell’incolpato vede il medesimo intrattenere, relativamente alla cessione del calciatore Graziuso, una posizione del tutto diversa da quella prospettata nei suoi motivi di appello. Egli ha rapporto con il Tramontin che certamente deteneva la lista di trasferimento del calciatore in bianco proprio per poterla utilizzare alla bisogna e cioè al momento nel quale egli avesse reperito una società disponibile all’acquisto; la restituzione al Morsano al momento in cui viene definita la cessione del Graziuso alla Soc. Varmo, situazione questa che evidenzia il passaggio della lista dal Tramontin al Morsano che, in bianco, la passa poi al Varmo. In considerazione del fatto che le trattative Morsano/Varmo appaiono condotte direttamente dalle parti ben spiega la mitezza della sanzione irrogata che pertanto merita conferma. La tassa di reclamo va incamerata. TURCHETTI GIANFRANCO Turchetti Gianfranco, ex Presidente della Sangiorgina, ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare che gli ha inflitto l’inibizione per anni due, e deduce come primo motivo, il difetto di giurisdizione della Commissione posto che l’appellante aveva rassegnato le dimissioni prima della decisione. Tale eccezione, è stata esaminata e motivatamente reietta in occasione della decisione relativa all’incolpato Tramontin e alle stesse per quel che qui interessa, integralmente ci si riporta. Anche il Turchetti, all’epoca dei fatti era tesserato per la F.I.G.C. e come tale soggetto alle normative federali. Le successive tre eccezioni procedurali devono essere parimenti rigettate con le correlative motivazioni che fanno parte della fase iniziale della presente decisione alle quali si rimanda. Nel merito si deduce la inesistenza nelle carte federali della locuzione proprietà o comproprietà di un cartellino di calciatore. L’osservazione è esatta ma in fatto è risultata provata la gestione di un cartellino, quello del calciatore Macor al di fuori delle regole della correttezza se è vero come è vero che il calciatore ha disconosciuto la firma apposta sull’atto di trasferimento. In considerazione della peculiarità dell’episodio e della sua unicità ritiene questa Commissione di ridurre l’inibizione inflitta determinandola nella misura di anni 1 e mesi 6. La tassa di reclamo va restituita. SOC. PRO-GORIZIA CALCIO La Commissione Disciplinare ha affermato la responsabilità della Società in ordine a due degli addebiti mossi, prosciogliendola invece dalle incolpazioni di cui ai capi 32/B e 32/D, irrogando la sanzione dell’ammenda di euro 14.500,00 con diffida. Avverso tale delibera ha interposto rituale e motivata impugnazione la Società, deducendo, nel merito: quanto all’addebito relativo al contratto con il calciatore Brustolin che la somma versata era consentita dalla normativa federale vigente; quanto al secondo addebito, quello relativo all’acquisizione del cartellino del calciatore Macor che ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di trasferimento. Ritiene questo Giudice che l’appello meriti accoglimento solo in tema di richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta. Sul punto questa Commissione osserva che nel computo operato dalla Commissione Disciplinare ai fini di identificare la sanzione ai sensi dell’art. 7 C.G.S. viene conteggiata anche la somma di L. 3.000.000 (euro 1.547,37) versata a titolo di indennizzo per il prestito, che il calciatore afferma però non essere stata da lui riscossa in quanto “andata a terzi per lo svincolo”. Ciò che appare credibile in una situazione di illecite interferenze qual’è quella che caratterizza il presente procedimento. E allora la somma apparente sul contratto, di L. 25.000.000 decurtata di L. 13.500.000 (il consentito = L. 11.500.000 diminuita di 3 milioni = L. 8.500.000 pari a euro 4.389,88. Per quanto attiene al secondo addebito, osserva questa Commissione che l’impugnata decisione si rimette, quanto alla motivazione, a quella stesa nel procedimento a carico del Tramontin. Nel merito basterà ricordare quanto dal calciatore detto nel corso del suo esame alla Commissione Disciplinare: tesserato per la Soc. Sangiorgina, per la quale ha giocato per anni, nell’estate del 1999 non veniva convocato in occasione degli allenamenti estivi, ma nel contempo numerose società lo contattavano “dicendo di sapere che era sul mercato”. In queste occasioni sentiva spesso ricorrere come persona che di lui si interessava, certo Tramontin che peraltro lui non conosceva. In occasione di una trattativa con la Soc. Maranese, e su suggerimento di quest’ultima, conosceva personalmente il personaggio di cui sopra, che gli riferiva di avere trattato la sua cessione “con il Rag. Turchetti Presidente della Sangiorgina che lo rassicurò che del trasferimento era stato autorizzato a trattare proprio dal Turchetti. Riferiva, infine, per ciò che qui interessa, che il Tramontin “mi comunicava le società che erano interessate a tesserarmi”, ove a tali precisazioni si aggiungano i dati di fatto ricavabili dalle dichiarazioni rese sino alla fase delle indagini si sarà offerta motivazione convincente sulla giustezza della decisione della Commissione Disciplinare. Né pregio alcuno può avere l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini da parte del calciatore Macor posto che la normativa non prevede l’assistenza di un difensore nella fase delle indagini. A tacere del fatto che nel corso dell’esame del tesserato dinanzi alla Commissione Disciplinare non risulta che al medesimo siano state poste domande o contestazioni da parte della difesa. Per quanto attiene la sanzione ritiene questa Commissione che la stessa debba essere diminuita e ridotta a quella di euro 10.000,00. La tassa di reclamo va restituita. SOC. SANGIORGINA Avverso la decisione della Commissione Disciplinare che ritenuta la responsabilità della Soc. Sangiorgina la condannava alla sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 con diffida, ha interposto gravame l’interessata. Nello stesso si conclude per una riforma dell’impugnata decisione con assoluzione della Società e del suo Presidente. L’addebito mosso a entrambi era quello di avere il Signor Turchetti, Presidente della Società, ceduto al Signor Tramontin, il cartellino del calciatore Macor che poi veniva trasferito alla Soc. Aquileia. La motivazione del Giudice di prime cure appare immune da censure. È risultato infatti che il tesserato era venuto a conoscenza che il Signor Turchetti, Presidente della società di appartenenza, aveva incaricato il Signor Tramontin di trovare una sistemazione in altra squadra. Tale notizia gli venne poi confermata direttamente dal Tramontin che gli offrì una sistemazione in una rosa di società peraltro non gradite dall’interessato. Significativo è quanto poi lui racconta in relazione ai contatti del calciatore con la Soc. Aquileia nel novembre 1999 che vedeva il Macor richiedere il consenso al Tramontin e non alla Società di appartenenza. Ciò dimostra come la sorte del calciatore era stata delegata dalla Società ad una persona estranea alla stessa e che il Macor riferisce essersi trattato del Tramontin. Tutto ciò è sufficiente per, in aggiunta a quanto motivato dalla Commissione Disciplinare, ritenere corretta la decisione in punto di affermazione di responsabilità. Sulla richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta, questa Commissione ritiene di doverla ridimensionare stante l’unicità dell’episodio e la circostanza che, alla fine, la sistemazione presso la Società Aquileia è stata trovata dal calciatore con l’immediata disponibilità al trasferimento da parte della Società e, per quel che vale, del Tramontin. Sono queste le ragioni per cui l’ammenda può essere ridotta e determinata nella misura di euro 3.000,00. La tassa di reclamo va restituita. ASSOCIAZIONE C. COMUNALE GONARS La Commissione Disciplinare, dopo aver prosciolto la Soc. Gonars dall’addebito relativo alla cessione del calciatore Mian (cfr. 18/A) al Monfalcone, in quanto all’epoca il Moretti, che si era interessato dell’operazione, risultava dirigente del Gonars, ne afferma la responsabilità relativamente all’addebito relativo alla cessione del calciatore Noselli posto che il Moretti aveva cessato la sua funzione di dirigente della Gonars e passato alla Soc. Pro-Gorizia. Gli atti evidenziano come il Noselli tesserato per la Gonars venne ceduto in prestito alla Soc. Lumignacco per la stagione sportiva 2000-2001/23/B) e che il trasferimento - prezzo e modalità di pagamento, consegna al Lumignacco della lista di trasferimento operata dalla Gonars venne realizzata dal Moretti che, nell’anno 2000-2001 non risultava più legato, come prima si diceva, alla Gonars ma alla Pro-Gorizia della quale figurava amministratore unico. La consegna al Lumignacco della lista di trasferimento della Gonars, operata da parte del Moretti costituisce la riprova di una colpevole consapevolezza da parte di detta società della illecita intermediazione del Moretti. In parziale riforma della impugnata decisione ritiene questa Commissione di ridurre la sanzione inflitta a quella di euro 3.000,00 apparendo la stessa più adeguata ai fatti addebitati. La tassa di reclamo va restituita. U.S. PALAZZOLO Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare ha irrogato alla U.S. Palazzolo la sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00 ha interposto rituale gravame la Società. Nel medesimo si assume che le trattative relative al tesseramento del calciatore Macor Ivan sono state sì intermediate dal Tramontin ma nella sua qualità prima di Direttore sportivo della “Sangiorgina” e nel seguito quale Vice Presidente della “Pro-Gorizia”. Gli atti evidenziano però una situazione ben diversa da quella prospettata: sul punto sarà sufficiente una rapida lettura delle dichiarazioni rese dal calciatore Macor nel corso del giudizio di prime cure. Questi dice che, “scaricato” dalla “Sangiorgina”, sentiva parlare di certo Tramontin come persona che gestiva “vari cartellini” di calciatori. Nel corso di certi contatti avviati direttamente con la Soc. Maranese veniva da questa indirizzato al Signor Tramontin che “conobbi e che mi propose di acquisire il mio cartellino”. Appare evidente come la trattativa con la U.S. Palazzolo non sia stata condotta nell’interesse della Sangiorgina ma del calciatore il cartellino del quale era gestito a titolo di intermediazione da parte del Tramontin. Da parte sua la U.S. Palazzolo posto che nella lista di trasferimento mancava la firma del Macor, non può non essersi resa conto della realtà della figura del Tramontin con il quale sono intercorse le trattative. L’ammenda irrogata, in considerazione che l’incolpata risponde di un solo episodio può essere ridotta a quella dell’ammenda di euro 5.000,00. La tassa di reclamo deve essere restituita. A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto gravame la società deducendo fra l’altro, nel merito, la mancanza di prova posto che i contatti fra il Presidente Tucci e il Signor Tramontin avevano avuto solo lo scopo di accertare la disponibilità del calciatore a svolgere compiuta attività in quanto lo stesso era dipendente del Tramontin. In ipotesi si richiedeva una diminuzione dell’ammenda. Questa Commissione ritiene che il contatto fra il Presidente dell’A.P. Morsano al Tagliamento e il Tramontin abbia avuto contenuti diversi da quelli dedotti. Gli atti evidenziano la plurima attività del Tramontin nel calcio mercato dilettanti e la motivazione dedotta dall’appellante appare pretestuosa posto che le notizie sulla piena disponibilità temporale del Graziuso potevano essere attinte direttamente dal calciatore, e comunque, poiché la trattativa era volta alla cessione del Graziuso al Varmo tale notizia era più interesse di quest’ultima società che non di quella cedente. Qualora a ciò si aggiunga che il Presidente del Varmo ha dichiarato di aver ricevuto dalle mani del Tramontin e non da quelle di un dirigente del Morsano, il modulo di cessione già compilato, si ha la riprova logica che il signor Tramontin ancora una volta appare nella sua realtà anche agli occhi del signor Tucci e cioè quella di un intermediario. Quanto poi alla ritrattazione operata dal Ciuto (Presidente del Varmo) i verbali di udienza evidenziano che l’esame dell’incolpato è sostituito da risposte del suo legale e che alla domanda del Procuratore Federale “di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione 29.10.2001 resa al collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Signor Ciuto dichiara di non voler rispondere su questo punto e si riporta integralmente alla dichiarazione allegata alla nota depositata in data odierna” così rifiutando il contraddittorio. Devesi invece accogliere il motivo di ipotesi con il quale si richiede una diminuzione della sanzione, in considerazione dell’unicità dell’episodio e ridurre l’ammenda a quella di euro 3.000,00. La tassa di reclamo va restituita. CIUTO LUCIANO I motivi dedotti nel ricorso non meritano accoglimento. L’incolpato, nella fase delle indagini, rese all’inquirente dichiarazioni con le quali riferì i suoi contatti per ottenere il cartellino del calciatore Graziuso tesserato per la Soc. Morsano con il Tremontin persona da lui definita ben nota “nel calcio mercato a livello provinciale”. Tale dichiarazione non risulta mai smentita dall’incolpato che, alla domanda del Procuratore Federale, nel corso del dibattimento, di fornire chiarimenti in merito dice “di non voler rispondere su questo punto”. La conoscenza del Tramontin come persona “ben nota nel calcio mercato...” risolve anche il problema soggettivo della contestata incolpazione. Ritiene invece questa Commissione di ridurre l’inibizione a quella di mesi quattro stante l’unicità dell’episodio. La tassa di reclamo va restituita. POLISPORTIVA VARMO La responsabilità della Società trova i suoi elementi di prova in quelli rilevati a carico del Suo Presidente Signor Ciuto Luciano, e ne risponde per i principi di responsabilità soggettiva. La sanzione irrogata appare poi del tutto proporzionata all’infrazione addebitata e deve essere pertanto confermata. La tassa di reclamo va incamerata. PEDRIALI MASSIMO Avverso la squalifica per mesi due irrogata dal primo Giudice, ha interposto rituale gravame l’interessato deducendo a sua discolpa, per quanto attiene al capo 10/C (compenso spese forfettario eccessivo posto che beneficiava anche della disponibilità di un appartamento), una carenza di motivazione, e quanto ai capi 10/A e 10/B (essersi avvalso dell’attività dei procuratori sportivi Petrini e Olivieri), per mancanza di motivazione. Le doglianze sono infondate e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. La cifra di lire 20.000.000 concordata con la Società, che gli aveva messo a disposizione anche un appartamento appare del tutto sproporzionata sol che si pensi al tetto dei 13.500 annui federalmente consentiti. Quanto al rapporto con il Petrini risulta dalle stesse dichiarazioni dei due che si conoscevano da molto tempo e la dedotta causale dell’amicizia e della gratuità degli interessamenti non esclude l’esistenza di un rapporto professionale. Quanto alla Olivieri, il fatto che il nome del calciatore appaia nella lista inviata dalla incolpata a società anche dilettanti, costituisce riprova documentale della infrazione commessa. La sanzione irrogata appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. La tassa di reclamo va incamerata. DR. PETRIN MARIO E DR. FURLAN TOMMASO, OLIVIERI FRANCESCA La Commissione, previa riunione dei tre procedimenti, osserva. Il vigente regolamento per l’esercizio dell’attività di agente dei calciatori (C.U. n. 81 del 22.11.2001 in vigore dal 7.12.2001) enuncia anche questioni di natura processuale per la cui soluzione occorre fare riferimento ai principi generali della normativa vigente al momento in cui la questione si pone (art. 5 c.p.c.). In particolare la Corte Federale investita del problema osservava fra l’altro che l’art. 17 enuncia le sanzioni cui è soggetto l’agente che contravviene ai propri doveri, ovvero non osserva le norme Federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e l’art. 18 comma 1 dispone che l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Al V comma dell’art. 8 si stabilisce poi che le decisioni della Commissione degli agenti dei calciatori sono impugnabili alla C.A.F.. Va dichiarata la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Le tasse di reclamo vanno restituite. Per i suesposti motivi la C.A.F., pronunciando sugli appelli come innanzi proposti, così decide: - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine), riduce la sanzione dell’ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dall’A.P. Morsano al Tagliamento di Morsano al Tagliamento (Pordenone) e dal Sig. Tucci Antonio, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Respinge il reclamo del Sig. Tucci Antonio. Dispone restituirsi la tassa versata dall’A.P. Morsano al Tagliamento ed incamerarsi quella versata dal Sig. Tucci Antonio; - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pro-Gorizia Calcio di Gorizia, riduce la sanzione dell’ammenda ad Euro 10.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Moretti Roberto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Tramontin Loris, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Sangiorgina di San GIorgio di Nogaro (Udine), riduce la sanzione dell’ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Turchetti Gianfranco, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 1 e mesi 6. Ordina restituirsi la tassa versata; in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Palazzolo di Palazzolo dello Stella (Udine), riduce la sanzione dell’ammenda ad Euro 5.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Pedriali Massimo e dispone incamerarsi la relativa tassa; respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Varmo di Varmo (Udine) e, in parziale accoglimento di quello del Sig. Ciuto Luciano, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa versata dal Sig. Ciuto Luciano ed incamerarsi quella versata dalla Pol. Varmo; accoglie gli appelli come sopra proposti dal Dr. Petrin Marco, dal Dr. Furlan Tommaso e dalla Sig.ra Olivieri Francesca dichiarando la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Ordina restituirsi le tasse versate.
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