LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166 del 13/04/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LETA/POL.C.S.PISTICCI 1960
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166 del 13/04/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LETA/POL.C.S.PISTICCI 1960
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/1/2012 il sig.Giuseppe LETA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.C.S.PISTICCI 1960 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 Precisando di aver percepito rate per €.2.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.600,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.C.S.PISTICCI 1960 al pagamento in favore del sig.Giuseppe LETA, della somma di €.2.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.