LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166 del 13/04/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 166 del 13/04/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/1/2012 il sig.Michele SCIANNIMANICO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.RIVOLI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00. relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato. La Società non depositava alcuna memoria difensiva né inviava alcuna documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.RIVOLI al pagamento in favore del sig.Michele SCIANNIMANICO , della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.