FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL PIETRABUONA CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “B”, DELL’AMMENDA DI E 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA MARCIANO MARIA CRISTINA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 02/12/2002 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL PIETRABUONA CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “B”, DELL’AMMENDA DI E 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA MARCIANO MARIA CRISTINA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002) Con atto spedito il 4.11.2002 a firma del Presidente Maria Cristina Marciano la società Pietrabuona Calcio 2000 proponeva appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di cui al Com. Uff. n. 15 del 31 ottobre 2002 di esclusione della società dal Campionato Provinciale Giovanissimi, dell’ammenda di E 1.500,00 e di inibizione per anni 1 alla Sig.ra Marciano Maria Cristina, Presidente della società, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell’interesse della società perché sottoscritto da Presidente su cui grava provvedimento di inibizione e rigettato per la parte che riguarda la posizione personale del Presidente data la gravità delle infrazioni contestate “per impiego in gare del Campionato Provinciale Giovanissimi B di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni previsti; per emissione di richieste di tesseramento non conformi alle vigenti norme in materia; per aver consentito l’ingresso in campo in gare ufficiali a “dirigenti” non regolarmente censiti alla F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal Pietrabuona Calcio 2000 di Pietrabuona-Pescia (Pistoia) per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società, perché sottoscritto da Presidente inibito e lo respinge per la parte inerente la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta al Presidente della società. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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